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Attività soggette alla prevenzione incendi: dal nop alla scia

Il decreto 29 dicembre 2005 aveva fornito le direttive per il superamento del regime del nulla osta provvisorio, ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37. L’art. 3 precisa che decorso il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto, i nulla osta rilasciati dai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell’art. 2 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, decadono e la prosecuzione dell’esercizio delle attività, ai fini antincendio, e’ consentita solo se gli interessati abbiano ottenuto, entro il medesimo termine, il certificato di prevenzione incendi ovvero abbiano provveduto alla presentazione della dichiarazione di cui all’art. 3, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37 che costituisce, ai soli fini antincendio, autorizzazione provvisoria all’esercizio dell’attività.

Cosa si intende per attività soggette alla ai controlli di prevenzione incendi

Per attività soggette ai controlli di Prevenzione Incendi, si intendono tutte quelle attività il cui esercizio è autorizzato solo a seguito di presentazione della SCIA VVF. All’atto di protocollo della SCIA VVF, vengono presentate tutte le attività presenti nell’edificio.

Elenco attività soggette alla prevenzione incendi, quali sono

Le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi vengono suddivise in 3 categorie (categoria A, B e C), individuate in relazione alla gravità del rischio piuttosto che della dimensione o, comunque, del grado di complessità che contraddistingue l’attività stessa.

Secondo il DPR 151, le attività si classificano come segue:

  1. Nella categoria A ricadono le attività provviste di regola tecnica e con limitato livello di complessità (consistenza attività, affollamento, quantitativo materiali presente). Rientrano in tale categoria, ad esempio: alberghi tra 25 e 50 posti letto, autorimesse tra 300 m² e 1.000 m², impianti termici tra 116 kW e 350 kW, strutture sanitarie tra 25 e 50 posti letto, ecc.
  2. Nella categoria B sono comprese:
    • Attività della stessa tipologia della categoria A, ma con maggior livello di complessità
    • Attività sprovviste di regola tecnica rientrano in questa categoria, ad esempio: alberghi tra 50 e 100 posti letto, strutture sanitarie tra 50 e 100 posti letto, locali per la vendita tra i 600 e i 1.500 m², aziende e uffici tra 500 e 800 persone, autorimesse tra 1.000 e 3.000 m²
  3. Nella categoria C ricadono le attività con elevato livello di complessità, indipendentemente dalla presenza di una regola tecnica. Rientrano in questa categoria, ad esempio: centrali termoelettriche, teatri e studi televisivi con più di 100 persone presenti, strutture sanitarie e alberghi con oltre 100 posti, aziende e uffici con oltre 800 persone presenti

Ai sensi dell’allegato I del DPR 151/2011 le attività soggette ai controlli passano da 97 a 80.

Inoltre, a seconda della categoria di appartenenza, sono previsti adempimenti diversi, che cambiano in funzione della categoria in cui ricade l’attività.  In tutti casi, l’attività può essere avviata solo dopo la presentazione della SCIA antincendio.

Che cos’è il nop

Il NOP è un documento di autorizzazione introdotto nel 1984 per consentire alle numerose attività che erano sprovviste di Certificato di Prevenzione Incendi (C.P.I.) di proseguire comunque nel loro esercizio.

Il D.M. (Interno) del 29/12/2005 ha posto fine all’incertezza sulle attività ancora in possesso di nulla osta provvisorio, rimaste in attesa di CPI, e per le quali non esiste una specifica regola di prevenzione incendi, dando comunicazione del fatto che queste non potranno continuare ad operare senza il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi, e così da adeguare l’Italia agli standard europei.

Il decreto entrò in vigore il primo di giugno 2006 e rappresentò la fine del regime di nulla osta provvisorio (NOP) iniziato nel 1984 e proseguito con una serie di atti normativi che ne posticipavano ripetutamente l’estinzione. Ora il NOP è stato obbligatoriamente sostituito con il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI).

Con il D.M. del 29/12/2005 il Ministero dell’Interno emanò specifiche direttive sugli adempimenti che ddovevano essere attuati dai titolari delle attività in possesso di NOP al fine di adeguarsi alla normativa di prevenzione incendi, e conseguire il CPI. Il Ministero aveva già emanato norme riguardanti alcuni campi specifici come l’installazione dei gruppi elettrogeni, gli impianti sportivi, i locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo, le scuole, gli uffici e le strutture sanitarie.

Seguendo la procedura descritta all’art. 2 del decreto, i titolari delle attività in possesso di NOP dovevano presentare al Comando dei Vigili del Fuoco competente per il territorio:

  • prima la domanda di parere di conformità sui progetti, corredata della documentazione relativa al progetto, che è necessaria alla verifica della conformità alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio,
  • e successivamente, acquisito il parere di conformità sul progetto, entro tre anni dall’entrata in vigore del decreto, anche la domanda di sopralluogo, ai fini del rilascio del CPI.

Entro tre anni tutti i NOP avrebbero cessato la propria validità e la prosecuzione dell’attività sarebbe stata consentita solo a chi avrà ottenuto il CPI o a chi avrà presentato la dichiarazione di cui all’art. 3 del D.P.R. n. 37 del 12 gennaio 1998 in cui si attestava che, in attesa di sopralluogo, sono state rispettate le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio; solo queste erano considerate  autorizzazioni valide per l’esercizio dell’attività professionale.

Che cos’è la SCIA

La sigla SCIA significa “segnalazione certificata di inizio attività” applicata all’antincendio perchè questa certificazione è dovuta anche per la segnalazione incendi.

La SCIA è la segnalazione certificata di inizio attività e dimostra il rispetto delle norme antincendio secondo il D.P.R. 151/2011. La richiesta per avere la SCIA antincendio serve ad una nuova attività oppure quando si stanno apportando delle modifiche. Un tecnico valuta se è obbligatorio presentare la SCIA oppure se basta semplicemente inviare la pratica al Suap (sportello unico delle attività produttive).

Per approfondimenti collegarsi puoi vedere la nostra guida sulla SCIA per la prevenzione incendi.

Se hai bisogno di una consulenza in materia antincendio, contattaci o scrivici. Un nostro tecnico sarà a tua disposizione per fornirti una completa consulenza su:

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