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La patente a punti nei cantieri

I cantieri edili sono tra gli ambienti di lavoro più pericolosi, dove ogni anno si registrano incidenti gravi, talvolta mortali. Per aumentare la sicurezza degli operai e di tutte le figure professionali coinvolte nei cantieri, il governo ha emanato un decreto (DL 19/2024) che stabilisce l’entrata in vigore dal 1° ottobre 2024 di alcuni nuovi obblighi per rafforzare la sicurezza dei lavoratori: tra questi la patente a punti nei cantieri.

Patente a punti cantiere: cos’è e quando è obbligatoria

La “patente a punti”, analogamente alla patente di guida, è un certificato rilasciato
alle imprese edili per certificare il rispetto delle  misure per la salvaguardia della salute e della sicurezza nei cantieri. In vigore dal 1° ottobre 2024, questa patente avrà 30 punti complessivi, e potrà subire delle decurtazioni in caso di violazione della normativa in vigore.

Le imprese alle quali si applicherà l’obbligo della patente a punti sono quelle che operano nei cantieri, temporanei o mobili, indicati nel  all’articolo 89, comma 1, lettera a del D.Lgs 81/08.

Più precisamente, la dotazione della patente a punti sarà obbligatoria nei cantieri in cui si realizzano lavori edili o di ingegneria civile che si occupano di:

  • costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione
  • rinnovamento o smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee,
  • opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche
  • montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati

Fornitori, progettisti e imprese con classifica SOA III possono essere esonerati

Si precisa che l’obbligo della patente a punti non si estende alle imprese in possesso di una certificazione SOA, ovvero della qualificazione che autorizza a concorrere alle gare d’appalto pubbliche.

Rilascio ed autocertificazione per la patente a punti in cantiere

Quando entrerà ufficialmente in vigore, spetterà al responsabile legale dell’impresa o al lavoratore autonomo richiedere il rilascio della patente a punti.

Per farlo serve dimostrare alcuni requisiti imprescindibili:

  • essere iscritto alla Camera di Commercio
  • aver adempiuto agli obblighi formativi previsti dalla legge
  • il possesso del DURC, ovvero il Documento unico di regolarità contributiva
  • il possesso del DVR, ovvero il Documento di valutazione dei rischi
  • il possesso del DURF, ovvero il Documento unico di regolarità fiscale

Spetta all’Ispettorato del lavoro, previa verifica dei requisiti sopra indicati, rilasciare la patente a punti in formato digitale.

Come funziona la patente a punti cantiere: sanzioni e decurtazioni

Lo scopo della patente a punti è impedire che all’interno dei cantieri vengano commesse negligenze e violazioni riguardo all’adempimento della normativa sulla salute e la sicurezza dei lavoratori. Per questo motivo dai 30 punti o crediti previsti in origine, la patente potrà subire delle decurtazioni commisurate alla gravità del fatto, esattamente come avviene per le violazioni del Codice della strada.

Il punteggio di ciascuna impresa rappresenta un indicatore di idoneità allo svolgimento dell’attività edile, attestando il rispetto delle norme di sicurezza e la qualità del lavoro svolto.

Ad esempio, in caso di violazioni che portano alla sospensione dell’attività imprenditoriale verranno decurtati 10 punti, 7 per violazioni che espongono i lavoratori al rischio di esplosione o sprofondamento, 5 in caso di impiego di operai senza contratto o non in regola.

L’ipotesi più grave prevista dal decreto è la sospensione della patente fino a un anno in caso di infortuni gravi dai quali derivi un’invalidità del lavoratore o la morte.

L’impresa che scende sotto i 15 punti non potrà proseguire i lavori nel cantiere, altrimenti rischia una sanzione amministrativa pecuniaria dai 6.000 ai 12.000 euro. I punti o crediti si potranno “recuperare” frequentando corsi di formazione e seminari in materia di sicurezza e legalità.

Tabella con le decurtazioni dei crediti dalla patente

  FATTISPECIE DECURTAZIONE

DI CREDITI

1 Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi 5
2 Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione 3
3 Omessi formazione e addestramento 2
4 Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile 3
5 Omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza 3
6 Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto 2
7 Mancanza di protezioni verso il vuoto 3
8 Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla

relazione tecnica sulla consistenza del terreno

2
9 Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a

proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi

2
10 Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee

a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi:

2
11 Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore

magnetotermico, interruttore differenziale)

2
12 Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di

segnalazione o di controllo

2
13 Omessa notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio di lavori che possono comportare il rischio di

esposizione all’amianto

1
14 Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ai sensi

dell’articolo 28

3
15 Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche 3
16 Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del decreto legislativo 31 luglio

2020, n. 101

3
17 Omessa valutazione del rischio di annegamento 2
18 Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie 2
19 Omessa valutazione dei rischi collegati all’impiego di esplosivi 3
20 Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai

sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177

1
21 Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 febbraio

2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73

1
22 Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto- legge 22 febbraio

2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23

aprile 2002, n. 73

2
23 Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto- legge 22 febbraio

2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23

aprile 2002, n. 73:

3
24 Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002,

n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, in aggiunta alle condotte di cui ai

numeri 21, 22 e 23:

1
25 Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme

sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, dal quale derivi un’inabilità

temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di 60 giorni:

5
26 Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti una parziale inabilità

permanente al lavoro:

8
27 Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti un’assoluta inabilità

permanente al lavoro:

15
28 Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto: 20
29 Malattia professionale di lavoratore dipendente dell’impresa, derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto: 10

Mancanza nei cantieri senza patente: cosa succede?

Il decreto prevede anche il caso limite – più grave – in cui un’impresa costruttrice perda tutti e 30 i crediti indicati sulla patente. In questo caso le conseguenze possono essere particolarmente severe, dalla chiusura immediata del cantiere all’esclusione dalla possibilità di partecipare alle gare pubbliche.

Il punteggio indicato sulla patente, infatti, è uno degli elementi presi in considerazione (al pari delle competenze tecniche e dell’offerta economica presentata) dalle Amministrazioni pubbliche per l’assegnazione di incarichi e appalti pubblici.

Come recuperare i punti decurtati

Per recuperare i punti è possibile frequentare corsi presso autoscuole o altri centri autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Tali corsi consentono di recuperare 6 o 9 punti, a seconda del tipo di patente. Sempre se il punteggio non è azzerato, ma risulta inferiore a 20, è possibile ripristinare la quota iniziale di 20 se per due anni dall’ultima infrazione non si commettono violazioni che comportano decurtazioni.

Ai conducenti che hanno almeno 20 punti viene automaticamente attribuito un “bonus” di 2 punti ogni due anni trascorsi senza infrazioni che fanno perdere punti, fino al raggiungimento di 30 punti. Per i neopatentati, nei primi tre anni, è attribuito un “bonus” di 1 punto per ogni anno trascorso senza infrazioni che provocano decurtazione di punteggio, fino ad un massimo di 3 punti totali.

Dopo aver letto questo articolo potresti avere delle domande per capire come proteggere la tua azienda. Non sai a chi rivolgerti? Chiamaci per avere supporto da un nostro tecnico.

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