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DECRETO 6 DICEMBRE 2011 – MANIGLIONI ANTIPANICO

Il 18 febbraio 2013 scade il termine ultimo per la sosituzione dei maniglioni antipanico non marcati CE, installati sulle porte delle vie di esodo nelle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco.

Tale data è stata fissata dal Decreto del 6 dicembre 2011 “Modifica al Decreto del 3 novembre 2004 concernente l’installazione e la manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo relativamente alla sicurezza in caso di incendio”, prorogando di 24 mesi il termine precedentemente stabilito dal Decreto 3 novembre 2004.

Il Decreto 6 dicembre 2011 ha introdotto solo e semplicemente un nuovo termine ultimo per la sostituzione dei maniglioni privi di marcatura CE, non ha in alcun modo modificato le disposizioni del D.M. 3 novembre 2004.

Allegati: D.M. 3 novembre 2004, DECRETO 6 dicembre 2011

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