Formazione dei Preposti: cosa cambia con l’Accordo Stato-Regioni 17 Aprile 2025
Il ruolo del preposto nella sicurezza sul lavoro è diventato sempre più centrale e l’Accordo Stato-Regioni 2025 ha segnato un’evoluzione normativa significativa. Questo accordo mira a rafforzare la figura del preposto, rendendolo un vero e proprio garante dell’applicazione delle misure di sicurezza, e a definire in modo più chiaro i suoi compiti e la sua formazione.
Vi è stata una vera e propria evoluzione normativa partita dalla Legge 215/2021 ed arrivata al nuovo Accordo del 17 aprile 2025.
La Legge 215/2021 ha introdotto l’obbligo di individuare i preposti e ha modificato l’articolo 37 del D.lgs. 81/08, riducendo la periodicità dell’aggiornamento della loro formazione da quinquennale a biennale. Tuttavia vi è stata una incertezza normativa sin dalla sua entrata in vigore in quanto, l’accordo stato regioni in vigore a suo tempo (Accordo del 2011), stabiliva ancora l’obbligo di aggiornamento quinquennale.
Di conseguenza il Consiglio Nazionale degli Ingegneri richiese dei chiarimenti alla commissione degli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, su quale periodicità applicare fino all’entrata in vigore di un nuovo accordo.
La risposta non tardò ad arrivare stabilendo che fino all’approvazione del nuovo accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni, la formazione obbligatoria per i preposti continuerà a seguire le regole stabilite nell’Accordo del 2011.
Questo significa che l’aggiornamento rimase quinquennale.
Questo alla luce del fatto che l’obbligo biennale introdotto dal D.L. 146/2021, non può essere applicato senza una revisione formale della normativa vigente.
Dopo ben 4 anni di attesa è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Nuovo Accordo del 17 aprile 2025 che definisce nel dettaglio le modalità attuative della formazione dei preposti, stabilendo obiettivi, durata, contenuti e modalità di verifica dell’apprendimento.
Contesto Normativo e Accordo Quadro
L’Accordo del 17 aprile 2025, entrato in vigore il 24 maggio 2025, unifica e aggiorna i precedenti testi normativi sulla formazione alla sicurezza, semplificando il quadro normativo, uniformando i percorsi formativi e creando un testo unico e vincolante. Questo accordo, attuativo dell’art. 37 del D.lgs. 81/2008, stabilisce i contenuti minimi e la durata dei corsi, uniforma i requisiti per la formazione e-learning e introduce nuovi obblighi e verifiche post-formazione.
L’accordo mira a rendere più chiari e omogenei i percorsi formativi in materia di sicurezza sul lavoro, stabilendo durata e contenuti minimi dei corsi, stabilendo anche requisiti uniformi per la formazione erogata in modalità e-learning. Modalità peraltro non più’ riconosciuta per i preposti.
Tra le molteplici novità ha introdotto anche nuove disposizioni e verifiche post-formazione per garantire l’efficacia della formazione stessa.
Le figure interessate dal nuovo Accordo Stato Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono principalmente i lavoratori, i preposti, i dirigenti, i datori di lavoro, gli RSPP e ASPP, i coordinatori per la sicurezza e gli operatori di attrezzature di lavoro che richiedono abilitazione. Inoltre, rientrano nel nuovo accordo anche i soggetti che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati e le imprese affidatarie.
Tutti i lavoratori, compresi quelli autonomi e quelli che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento, devono ricevere formazione generale e specifica.
La formazione dei preposti subisce modifiche, con un aumento della durata del corso base a 12 ore e l’introduzione di moduli specifici su gestione del rischio e comunicazione.
La formazione dei dirigenti è anch’essa interessata dalle novità dell’Accordo, con requisiti specifici per il settore edile per quelli che operano in cantieri.
Tutti i datori di lavoro devono frequentare un corso di formazione di almeno 16 ore, anche se non svolgono il ruolo di RSPP.
I datori di lavoro che svolgono il ruolo di RSPP devono frequentare un ulteriore percorso formativo specifico.
RSPP e ASPP Sono tenuti a seguire percorsi formativi specifici in base al loro ruolo e settore.
I coordinatori per la progettazione e l’esecuzione dei lavori nei cantieri devono ricevere una formazione specifica.
Gli operatori di attrezzature per cui è richiesta specifica abilitazione devono seguire corsi di formazione mirati.
Lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati devono seguire corsi di formazione specifica.
Vi sono molti cambiamenti con il nuovo Accordo Stato-Regioni del 2025 e questo rappresenta un passo importante verso una maggiore chiarezza, uniformità ed efficacia nella formazione alla sicurezza sul lavoro, con l’obiettivo di ridurre gli infortuni e migliorare la cultura della sicurezza nelle aziende.
Novità Specifiche per i Preposti
Con la Legge 215/2021 grossi cambiamenti sono stati introdotti per i preposti.
In primis la nomina del preposto diventa obbligatoria. Tuttavia, anche se non si hanno informazioni relative alle modalità di individuazione, viene sottolineata la necessità di ufficializzare l’attribuzione dell’incarico tramite un atto di nomina ufficiale che contenga i dati anagrafici dell’incaricato, l’indicazione dei compiti attribuiti, l’attribuzione dei poteri gerarchici per svolgere la funzione del preposto, la data della nomina, la firma per accettazione.
La nomina del preposto diventa espressamente obbligatoria soprattutto nei casi di lavori svolti in appalto o subappalto. Un’integrazione fatta all’articolo 26 del Testo Unico introduce l’obbligo per i datori di lavoro delle aziende appaltatrici e subappaltatrici di indicare al committente i nominativi dei soggetti che svolgono la funzione di preposto. Di conseguenza, per ogni azienda che lavora in un cantiere diventa fondamentale la presenza di un lavoratore, opportunamente formato, che ricopra il ruolo di preposto.
Dati i cambiamenti nei compiti e negli obblighi, arriva una piccola rivoluzione anche nella formazione per il preposto sancita dall’articolo 37, a cui viene aggiunto il comma 7-bis che dice che:
“le attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute, con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta ciò sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi”.
Di conseguenza, il corso base per preposti ha un obbligo minima di 12 ore per la formazione base, suddivise in moduli tematici, e deve essere completato dopo la formazione generale e specifica per lavoratori.
L’aggiornamento della formazione per i preposti è ora biennale, con una durata minima di 6 ore per l’aggiornamento, e deve essere svolto con modalità solo in presenza o videoconferenza sincrona, no FAD asincrona.
Inoltre il corso base per preposti deve essere completato dopo la formazione generale e specifica per lavoratori.
Al termine dei corsi è divenuta obbligatoria una verifica finale dell’apprendimento, con un verbale che attesti l’esito positivo della formazione.
I corsi di preposto svolti prima dell’entrata in vigore del nuovo accordo (prima del 24 maggio 2025) mantengono la validità di 5 anni, ma il gap formativo viene considerato su base biennale. È necessario frequentare il corso di aggiornamento biennale entro 12 mesi dall’entrata in vigore del nuovo accordo per i preposti che hanno svolto il corso base o l’aggiornamento da più di due anni.
L’aggiornamento lavoratori non è più valido come aggiornamento preposti per la piena applicazione.
Modalità di Erogazione e Periodo Transitorio
Il periodo transitorio per la formazione dei preposti, a seguito del nuovo Accordo Stato-Regioni del 2025, è di 12 mesi a partire dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 24 maggio 2025. Questo significa che fino al 24 maggio 2026, le aziende possono ancora erogare corsi di formazione per preposti secondo le vecchie disposizioni, purché rispettino i requisiti formali e sostanziali. Tuttavia, corsi non precedentemente regolamentati, come quelli per spazi confinati o uso di carriponte, devono essere erogati secondo le nuove disposizioni fin da subito, ovvero dal 24 maggio 2025.
Alcune domande hanno riguardato il regime transitorio, i corsi e le modalità di formazione dei preposti.
- Un corso per preposti erogato prima del 24 maggio 2025 è valido?
Sì, se conforme all’Accordo 21 dicembre 2011. L’Accordo 2025 prevede un periodo transitorio di 12 mesi: fino al 24 maggio 2026 si possono erogare corsi secondo le regole previgenti. (Disposizioni finali, §2) Accordo Stato Regioni 2025 e art. 37 D.Lgs. n. 81/2008.
- Se un preposto ha svolto il corso lavoratori rischio alto, deve comunque fare il corso preposti?
Sì. Il corso preposti è aggiuntivo e specifico, non sostituibile con la formazione lavoratori. Il preposto devefrequentare un percorso specifico di almeno 12 ore. (Parte II, §2.2) Accordo Stato Regioni 2025 e art. 37 D.Lgs. n. 81/2008.
- La formazione preposti può essere sostituita da quella dirigenti?
No. Sono percorsi distinti, anche se parzialmente sovrapponibili. (Parte II, §2.2-2.3) Accordo Stato Regioni 2025 e art. 37 D.Lgs. n. 81/2008.
- È possibile svolgere l’intero corso preposti in videoconferenza sincrona?
Sì. L’intero nuovo corso preposti (12 ore) può essere svolto in videoconferenza sincrona, ma non in e-learning asincrono. La formazione dei preposti può essere svolta in presenza o in videoconferenza sincrona. (Parte II, §2.2) Accordo Stato Regioni 2025 e art. 37 D.Lgs. n. 81/2008.
- Il corso aggiornamento preposti vale anche per l’aggiornamento lavoratori?
Sì. L’aggiornamento preposti assorbe l’aggiornamento lavoratori, in quanto più ampio. “La frequenza di percorsi formativi di aggiornamento superiori a quelli richiesti per la propria funzione può valere anche come aggiornamento per le funzioni inferiori” (Allegato III Crediti Formativi) Accordo Stato Regioni 2025 e art. 37 D.Lgs. n. 81/2008.
- L’aggiornamento lavoratori può valere anche per i preposti?
No. I preposti hanno obbligo di aggiornamento specifico biennale, di almeno 6 ore, e non può essere assolto con l’aggiornamento lavoratori. “Il preposto deve frequentare uno specifico aggiornamento con periodicità biennale” (Parte II, §2.2) Accordo Stato-Regioni 2025 e art. 37 D.Lgs. n. 81/2008.
- La partecipazione a un convegno può valere come aggiornamento preposti?
No. La partecipazione a convegni o seminari non è ritenuta valida ai fini dell’aggiornamento dei preposti. Lo stabilisce chiaramente l’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 nella Parte III ? Corsi di aggiornamento, dove si afferma che: “L’aggiornamento può essere ottemperato anche per mezzo della partecipazione a convegni o seminari, a condizione che essi trattino delle materie i cui contenuti siano coerenti con quanto sopra indicato, fatta eccezione per l’aggiornamento di cui ai punti 2.1, 2.2, 7 e 8 della Parte II (formazione specifica dei lavoratori, preposti, lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, operatori addetti alla conduzione delle attrezzature di cui all’articolo 73, comma 5)”.
Il punto 2.2 della Parte II riguarda appunto la formazione specifica dei preposti. La partecipazione a un convegno, anche se attinente alla sicurezza, non è valida come aggiornamento per i preposti. L’aggiornamento deve essere svolto in corsi strutturati secondo i criteri previsti, con durata minima di 6 ore ogni 2 anni, erogati in presenza o videoconferenza sincrona, ma non in e-learning né tramite convegni.
- L’obbligo di aggiornamento preposti si applica anche se non formalmente nominati?
Sì. L’obbligo si applica a chiunque eserciti di fatto i poteri di vigilanza sul lavoro altrui, anche senza formale incarico. Cass. Pen. 38913/2023; art. 2 D.Lgs. 81/08 Accordo Stato Regioni 2025 e art. 37 D.Lgs. n. 81/2008.
- Si può prevedere un aggiornamento preposti di 8 ore invece di 6?
Sì. Le 6 ore sono un minimo; è sempre possibile prevedere una durata superiore, specialmente in presenza di rischi elevati o cambiamenti organizzativi. È sempre possibile prevedere durate superiori rispetto ai minimi previsti (Parte II, §2.2) Accordo Stato Regioni 2025 e art. 37 D.Lgs. n. 81/2008
Aspetti Organizzativi e Soggetti Formatori
I nuovi requisiti per i soggetti formatori, stabiliti nell’Accordo Stato-Regioni del 2025, riguardano principalmente la qualificazione e l’accreditamento degli enti che erogano formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Questi requisiti mirano a garantire la qualità e l’efficacia della formazione, con un focus sulla competenza dei formatori e sulla trasparenza delle attività formative.
Esistono 3 tipologie di soggetti formatori:
- Soggetti formatori istituzionali
Sono individuati come tali Ministeri, Università, Regioni, INAIL, INL, VVF, ordini e collegi professionali, organizzazioni di volontariato a livello nazionale.
- Soggetti formatori accreditati
Si tratta di enti di formazione che devono possedere un accreditamento regionale e un’esperienza documentata di almeno tre anni nel settore della sicurezza sul lavoro.
- Altri soggetti
Comprendono i Fondi interprofessionali di settore, gli Organismi Paritetici (secondo quanto previsto dall’art. 51 del D.lgs. 81/08) e le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
Inoltre è necessario redigere un documento progettuale per ogni iniziativa formativa e conservare le verifiche di apprendimento e i questionari di gradimento, come parte della documentazione obbligatoria relativa alla formazione. Questi documenti testimoniano la progettazione, l’erogazione e l’efficacia della formazione stessa.
Il documento progettuale descrive gli obiettivi, i contenuti, le metodologie, le risorse e le modalità di valutazione del percorso formativo, garantendo coerenza e trasparenza.
Le verifiche di apprendimento (ad esempio, test, prove pratiche, relazioni) misurano il livello di acquisizione delle competenze da parte dei partecipanti, fornendo feedback sull’efficacia della formazione.
I questionari di gradimento permettono di raccogliere il parere dei partecipanti sulla qualità del corso, identificando eventuali aree di miglioramento.
Risvolti Pratici per le Aziende
L’impatto sul piano formativo si riferisce alla valutazione degli effetti che le attività formative hanno sugli obiettivi aziendali e sulle competenze dei dipendenti. Si tratta di capire se il piano formativo ha effettivamente migliorato le performance, aumentato le competenze e contribuito al raggiungimento degli obiettivi aziendali.
Il nuovo Accordo Stato-Regioni uniforma a livello nazionale i requisiti minimi che devono avere gli attestati rilasciati al termine dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Ogni attestato deve contenere obbligatoriamente:
- denominazione completa e riferimenti del soggetto formatore;
- dati anagrafici del partecipante (nome, cognome, codice fiscale);
- titolo del corso e durata complessiva (ore totali);
- tipologia di modalità formativa utilizzata (in presenza, e-learning, videoconferenza);
- data e luogo di svolgimento;
- firma del legale rappresentante del soggetto formatore, preferibilmente in formato digitale;
- specifica della verifica finale dell’apprendimento sostenuta.
Per garantire la massima tracciabilità e trasparenza, i soggetti formatori sono tenuti a custodire il fascicolo del corso (comprendente registro presenze, programma, elenco docenti, verbali delle verifiche e copia degli attestati) per almeno dieci anni.
Questo rappresenta un passaggio fondamentale per assicurare validità e riconoscimento agli attestati rilasciati e per tutelare aziende e lavoratori in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza.
Per ogni percorso formativo sarà obbligatorio predisporre un progetto formativo, che dovrà indicare gli obiettivi, i contenuti, la metodologia didattica e le modalità di verifica. Inoltre, sarà necessario redigere un fascicolo del corso contenente tutta la documentazione relativa allo svolgimento (registro presenze, prove di verifica, materiali didattici).
Questa novità aumenta gli oneri documentali per i soggetti formatori e richiede una maggiore organizzazione interna.
Il nuovo accordo rappresenta un cambio di paradigma nella gestione della formazione obbligatoria. Non si tratta solo di aggiornare procedure o contenuti, ma di adottare una nuova cultura organizzativa, basata sulla qualità e sulla tracciabilità dei percorsi formativi.
Le principali sfide per le aziende saranno:
- adeguare le procedure interne di archiviazione e gestione degli attestati;
- selezionare solo soggetti formatori qualificati e conformi ai nuovi requisiti;
- aggiornare i contenuti e le metodologie dei corsi già pianificati.
L’Accordo del 17 aprile 2025 segna un passo avanti verso una formazione più strutturata ed efficace per i preposti, rafforzando la cultura della sicurezza sul lavoro e innalzando gli standard qualitativi dei percorsi formativi.
SINE è pronta ad affiancare le imprese in questo percorso, offrendo:
- consulenza per la verifica della conformità dei percorsi formativi esistenti;
- aggiornamento dei programmi formativi in linea con i nuovi obblighi;
- supporto nella gestione documentale e nella registrazione degli attestati secondo gli standard richiesti.