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La responsabilità penale dell’ Rls

La figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è stata ufficialmente istituita in Italia con il D.Lgs. 626/1994, che recepiva le direttive europee sulla sicurezza sul lavoro, ma ha radici precedenti nello Statuto dei Lavoratori e nelle direttive europee che già prevedevano il coinvolgimento dei lavoratori nella prevenzione. Il ruolo è stato successivamente consolidato e ampliato con il D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza), che ne ha rafforzato i poteri e previsto diverse tipologie (aziendale, territoriale e di sito produttivo).

Il D.Lgs. 626/1994 ed il modello partecipativo: attraverso questa normativa il legislatore ha reso effettivo quel modello partecipativo già adombrato in sede di redazione dello Statuto dei lavoratori.

In sostanza il D.Lgs. 626/1994 ha:

  • individuato un procedimento riguardante gli obblighi di sicurezza, disciplinandone le varie fasi di attuazione, introducendo nel nostro ordinamento un nuovo modello basato sulla prevenzione.
  • introdotto e riconosciuto l’esistenza e, soprattutto, l’obbligatorietà del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, disciplinandone espressamente elezione, poteri e doveri.

La stessa norma, stabiliva il numero minimo e le modalità di elezione normali di queste figure, distinguendo a seconda delle dimensioni dell’azienda e dell’unità produttiva e statuendo che:

  • nelle aziende o unità produttive con un numero di dipendenti sino a 15, il RLS è eletto direttamente dai lavoratori fra i lavoratori stessi;
  • nelle aziende che occupano più di 15 dipendenti il rappresentante è invece eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda, in mancanza delle quali è scelto tuttavia fra i lavoratori stessi.

Lo Statuto dei lavoratori ha introdotto una specificazione del diritto del lavoratore alla tutela della sua salute e integrità fisica, destinato a diventare il primo nucleo attorno al quale si svilupperà il seguente modello partecipativo. I lavoratori vengono intesi come collettività e non come individui, possono partecipare attivamente all’assetto di prevenzione e tutela della propria salute e sicurezza.

La norma stabilisce quindi il diritto dei lavoratori di controllare, tramite le proprie rappresentanze, l’applicazione delle misure di protezione e prevenzione, di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica. La prima figura di rappresentante preposto al controllo sulla sicurezza dell’ambiente di lavoro si è formata in ambito fondamentalmente sindacale e, come tale, è stata riconosciuta anche dalla giurisprudenza.

Sostanzialmente, tramite questa figura, i lavoratori hanno la possibilità di partecipare attivamente al sistema di valutazione e prevenzione dei rischi dell’ambiente in cui operano, attraverso quel meccanismo di procedure, che deve essere adottato da tutti i datori di lavoro ai sensi della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e in ossequio al cd. modello partecipativo.

Chi è i rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

Nel testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, vengono indicate differenti figure che devono essere presenti nell’ambiente di lavoro e che si occupano della sicurezza. Una di queste è l’RLS, acronimo che significa Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Il TU per la Salute e Sicurezza dei Lavoratori (D.lgs. 09 aprile 2008, n.81) all’art.2 definisce il Rappresentante dei lavoratori come “la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e sicurezza durante il lavoro”.

Urge precisare che i lavoratori hanno il diritto di eleggere il proprio Rappresentante per la sicurezza, ma non l’obbligo; infatti ove nessun componente delle RSU aziendale né, in subordine, altro lavoratore volesse svolgere questo ruolo, l’azienda rimarrà senza un proprio rappresentante per la sicurezza interno. In tal caso, le funzioni del RLS dovrebbero formalmente diventare di competenza del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale – RLST (Art. 48).

Per la natura del suo incarico, l’incarico di RLS non è compatibile con la nomina di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) o di Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP).

Nella stessa azienda, in alcuni casi, è necessaria l’elezione o la designazione di più di un RLS; infatti l’art.47 specifica un numero minimo di RLS:

  • un RLS nelle aziende sino a 200 lavoratori;
  • tre RLS nelle aziende da 201 a 1.000 lavoratori;
  • sei RLS nelle aziende oltre i 1.000 lavoratori.

La designazione del RLS non è un obbligo a carico del datore di lavoro bensì un un diritto/dovere dei lavoratori. Qualora i lavoratori non dovessero provvedere alla designazione del rappresentante, per il datore di lavoro non è prevista alcuna sanzione.

Quali sono gli obblighi e le attribuzioni del RLS

Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione aziendale, l’RLS:

  • accede ai luoghi di lavoro in cui si svolge l’attività lavorativa;
  • è consultato preventivamente e tempestivamente dal Datore di lavoro e/o dirigente in merito la valutazione dei rischi e alle misure di miglioramento;
  • è consultato sulla designazione del RSPP, del Medico Competente, degli ASPP e degli addetti alle emergenze;
  • è consultato in merito all’organizzazione della formazione dei lavoratori;
  • riceve informazioni e documentazione in merito alla valutazione dei rischi;
  • riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
  • riceve una formazione e un aggiornamento adeguati;
  • promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori;
  • formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;
  • partecipa alla riunione periodica ove prevista;
  • fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
  • avverte il responsabile dell’azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
  • può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigente, non siano idonee a garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori.

I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza hanno un ruolo di consulenza e devono avere un rapporto di “mediazione” tra le misure indicate dal datore di lavoro o dai dirigenti e tra coloro che dovranno applicarle, ovvero i lavoratori.

L’art. 50 D.Lgs. 81/08 attribuisce al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza anche il diritto di accesso alla documentazione aziendale per esercitare la sua funzione di controllo, i documenti in questione sono:

  • DVR;
  • nomina del medico competente;
  • designazione del RSPP e degli addetti alle emergenze;
  • DUVRI;
  • POS;
  • verbale della riunione periodica di prevenzione;
  • denunce d’infortunio e di malattia professionale, registro degli infortuni;
  • registri e verbali relativi informazione e formazione;
  • verbale di consegna dei DPI;
  • libretti d’uso e manutenzione delle attrezzature di lavoro;
  • registro di lavoratori esposti ad agenti cancerogeni e mutageni (ove presenti);
  • schede di sicurezza delle sostanze e preparati pericolosi (ove presenti);
  • contratti di subappalto, appalto e somministrazione (informazioni sui costi per la sicurezza).

Inoltre l’ Rls deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l’accesso ai dati, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera r), contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

Responsabilità penali del Rls, sanzioni e condanne

L’RLS ha una responsabilità nei confronti dei lavoratori e degli altri soggetti coinvolti, in merito all’esercizio delle funzioni che gli sono attribuite. Per questo motivo, è necessario che riceva un’adeguata preparazione anche sul piano tecnico.

Il D.Lgs. n. 81/2008, non prevede sanzioni amministrative o penali a carico del RLS in quanto la responsabilità decisionale in materia di salute e sicurezza dei lavoratori spetta in ultima istanza al datore di lavoro.

Assai dibattuta pero’ , anche per gli effetti futuri sullo svolgimento delle funzioni dei RLS, è la sentenza di Cassazione Penale, Sez. 4, del 25 settembre 2023, n. 38914, che per la prima volta, ha confermato la condanna di un RLS (insieme al datore di lavoro) per omicidio colposo, per la morte di un lavoratore investito da un carico di tubolari di acciaio.

E’ innanzitutto da evidenziare, come riconosciuto dalla stessa giurisprudenza ( ), che al RLS sono affidate essenzialmente funzioni di consultazione e di controllo circa le iniziative assunte dall’azienda nel settore della salute e sicurezza, nell’ambito di un modello partecipativo, non figurando egli quale garante della sicurezza, se con tale termine si intende il titolare di un potere di intervento diretto in merito all’adozione delle misure di prevenzione e protezione. Non a caso l’art. 50, del d.lgs. n. 81/2008, parla di “attribuzioni”, mentre in relazione alle condotte del datore di lavoro (così come di dirigenti e preposti) usa il termine “obblighi”.

Al fine peraltro di evitare una commistione di funzioni tra loro inconciliabili non è ammessa la possibilità di una delega (da parte del datore di lavoro) al RLS ( ), così come è espressamente affermata l’incompatibilità tra l’esercizio delle funzioni di RLS con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione (art. 50, comma 7), e a maggior ragione è da ritenere, con il ruolo di preposto.

Nel caso in esame un lavoratore, assunto con mansioni e qualifica di impiegato tecnico, svolgeva di fatto anche funzioni di magazziniere, senza aver ricevuto la corrispondente formazione, comprensiva dell’uso del carrello elevatore. Durante le operazioni di stoccaggio, il lavoratore, dopo aver trasportato, con un carrello elevatore, un carico di tubolari di acciaio, sceso dal carrello elevatore ed arrampicatosi sullo scaffale per meglio posizionare il carico, veniva schiacciato sotto il peso dei tubolari che gli rovinavano addosso.

Anche il RLS (oltre al datore di lavoro), a giudizio della Corte, è da ritenersi responsabile di omicidio colposo per aver concorso, attraverso una serie di comportamenti omissivi, a determinare l’infortunio mortale del lavoratore in quanto accusato di essere rimasto inerte davanti alle mancanze formative del lavoratore e quindi di non aver segnalato al datore di lavoro tale non conformità.

Sostanzialmente, la Corte di Cassazione ha emesso una decisione che ha del clamoroso, destinata a diventare un punto di riferimento giurisprudenziale per anni a venire. La responsabilità per cooperazione colposa, attribuita al RLS ai sensi dell’art. 113 c.p., si fonda su una triplice omissione che la Corte considera determinante nel causare l’evento mortale:

  • Mancata promozione di misure preventive adeguate: l’RLS, secondo i giudici, avrebbe dovuto attivarsi concretamente per segnalare l’inadeguatezza delle strutture di stoccaggio e delle procedure operative, facendosi parte attiva nell’individuare e denunciare le carenze riscontrate.
  • Omissione nella sollecitazione della formazione obbligatoria: il rappresentante avrebbe dovuto insistere formalmente e ripetutamente con il datore di lavoro per garantire che tutti i lavoratori, incluso quello vittima dell’incidente, ricevessero una formazione specifica e documentata per le mansioni effettivamente svolte, in particolare l’uso del carrello elevatore.
  • Silenzio sui rischi concreti e immediati: l’ RLS avrebbe avuto il dovere di segnalare senza ambiguità i rischi gravi e immediati legati all’uso improprio delle attrezzature da parte di personale non formato, evitando di mantenere un atteggiamento passivo o di mera osservazione.

La Corte precisa che, pur riconoscendo che l’RLS non riveste una “posizione di garanzia” piena e diretta come il datore di lavoro o i dirigenti, la sua condotta omissiva ha avuto un ruolo causale determinante nell’evento tragico. Questa partecipazione, anche se solo omissiva, basta a configurare la cooperazione colposa, poiché il rappresentante avrebbe potuto e dovuto intervenire per prevenire l’incidente, ma ha scelto di non farlo o ha agito in modo insufficiente.

Le implicazioni pratiche per prevenire la responsabilità penale dell’RLS sono:

  • Formazione Rafforzata: gli RLS devono essere preparati in modo approfondito.
  • Partecipazione alle Valutazioni dei Rischi: presenza attiva e consapevole nella redazione dei documenti.
  • Segnalazioni Documentate: ogni intervento deve essere tracciabile.
  • Dialogo Continuo con il Datore di Lavoro: confronto sistematico, non sporadico.
  • Cultura della Sicurezza Partecipata: coinvolgimento trasversale e consapevolezza collettiva.

 La formazione è considerata il caposaldo della sicurezza sul lavoro alla luce del fatto che persona formata equivale a persona edotta, sensibilizzata.

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