Valutazione rischio incendio: classificazione e calcolo
La valutazione rischio incendio, e le conseguenti misure di prevenzione e protezione del luogo di lavoro, sono obbligatorie e la normativa di riferimento che regolamenta tutti gli aspetti della gestione del rischio incendio è il Decreto Ministeriale 03/09/2021; questa valutazione è obbligatoria per tutte le aziende, a prescindere dal settore lavorativo e dal numero di addetti.
Il rischio di incendio nei luoghi di lavoro è legato non solo al tipo di attività lavorativa e ai materiali utilizzati, ma questo rischio è legato anche alle attrezzature presenti, agli arredi, alle caratteristiche costruttive del luogo di lavoro e ai materiali di rivestimento presenti nel luogo.
Questa importante valutazione rischio incendio, oltre alla valutazione del rischio, contiene anche le misure di prevenzione da adottare per ridurre il pericolo di un incendio o, nel caso in cui questo si sia verificato, le modalità per limitarne le conseguenze e quindi salvaguardare la sicurezza dei lavoratori e delle altre persone presenti nel luogo di lavoro.
Come avviene la valutazione rischio incendio
La valutazione del rischio incendio e il conseguente calcolo del rischio incendio vengono effettuati prendendo in esame diversi parametri:
- il tipo di attività lavorativa;
- numero di lavoratori e il numero massimo di persone presenti durante l’attività lavorativa (per esempio per un ristorante il numero massimo di coperti del ristorante);
- caratteristiche dei materiali utilizzati durante l’attività lavorativa;
- caratteristiche delle attrezzature presenti nel luogo di lavoro, compresi gli arredi;
- le dimensioni e le caratteristiche strutturali del luogo di lavoro;
- combustibili presenti nell’area di lavoro.
I materiali combustibili e infiammabili (che possono essere classificati in solidi, liquidi e gassosi) sono tra i principali fattori che vengono analizzati durante la valutazione rischio incendio, perché sono proprio i principali fattori di innesco e propagazione di un incendio.
Fonti potenziali di incendio sono, per esempio: grandi quantitativi di carta, materiali da imballaggio, materiali plastici, legnami, vernici, solventi infiammabili e i gas infiammabili.
Chi effettua la valutazione rischio incendio
In ogni ambiente di lavoro è fondamentale, oltre che obbligatorio per legge, stabilire dei metodi e delle procedure adatte per individuare le probabilità che un incendio possa verificarsi, conoscere gli effetti che lo stesso potrebbe avere una volta verificatosi e le azioni da compiere affinché l’incendio provochi meno danni possibili a persone e cose: da ciò si deduce l’estrema importanza della valutazione rischio incendio.
Il responsabile della dichiarazione e della compilazione della valutazione rischio incendio è il datore di lavoro che però, in base i sensi dell’art 16 del D.Lgs 81/08 per la gestione degli aspetti dell’antincendio, può delegare questo compito ad un eventuale dirigente (ciò avviene di solito nelle grandi imprese).
Il datore di lavoro per effettuare questo tipo di valutazione si può avvalere anche della consulenza esterna di professionisti specializzati nel campo della sicurezza aziendale. La non compilazione del documento di valutazione rischio incendio in un’azienda comporta un provvedimento sia penale che amministrativo.
Dopo la valutazione si deve stabilire il programma delle misure antincendio, cioè le misure necessarie per l’eliminazione o la riduzione dei rischi, con i relativi tempi di attuazione.
Ricordiamo che il documento valutazione rischi incendio deve essere aggiornato a seguito di modifiche sostanziali effettuate ai locali e al processo produttivo, oppure in caso di variazione significativa dei quantitativi di materiale combustibili/infiammabili presenti in azienda.
Come viene classificato il rischio di incendio
In ogni luogo di lavoro è presente potenzialmente un pericolo di incendio, poiché i materiali, le attrezzature e attività lavorative possono diventare gli elementi necessari per la combustione (combustibile e innesco). Ovviamente non tutte le aziende presentano lo stesso livello di rischio di incendio, e nella valutazione rischio incendio è fondamentale la determinazione classe di rischio incendio; in base al Decreto Ministeriale vigente, la classificazione rischio incendio prevede tre livelli: livello 1 (ex basso), livello 2 (ex medio) , livello 3 (ex alto).
Il rischio incendio basso è presente in quelle attività lavorative dove il rischio di incendio è completamente assente o molto basso: in questa tipologia lavorativa non sono presenti sostanze infiammabili, oppure se ci sono risultano scarsamente infiammabili, e in caso di piccoli focolai di incendio non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme.
Il rischio incendio medio: in questa categoria rientrano le attività lavorative comprese nell’allegato del Decreto Ministeriale del 16.2.82 e nelle tabelle A e B annesse al DPR 689/1959, con esclusione delle attività considerate a rischio elevato.
Per quanto riguarda il rischio incendio elevato, la lista delle aziende interessate è molto ampia, di seguito un parziale elenco di queste aziende. A titolo esemplificativo e non esaustivo:
- fabbriche e depositi di esplosivi;
- centrali termoelettriche;
- industrie e depositi di cui agli articoli 4 e 6 del D.P.R. n. 175/1988, e successive modifiche ed integrazioni;
- impianti e laboratori nucleari;
- uffici con oltre 1.000 dipendenti;
- impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
- ospedali e cliniche;
- hotel con più di 200 posti letto;
- scuole di ogni ordine e grado con oltre 1.000 persone presenti;
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