Nuovo D.L. Sicurezza 159/2025: tutte le novità e obblighi
Il Decreto Legge 31 ottobre 2025, n. 159 introduce novità significative in diversi ambiti e modifiche importanti al testo Unico della Sicurezza, tra cui il rafforzamento della patente a crediti, l’adozione di badge digitali per i cantieri, l’aggiornamento dei sistemi di protezione individuale e collettiva contro le cadute dall’alto, la digitalizzazione del fascicolo formativo dei lavoratori.
Le modifiche riguardano direttamente le imprese, i datori di lavoro, i lavoratori autonomi e gli enti di formazione, con effetti concreti sull’organizzazione interna, sulla formazione e sulla gestione dei rischi.
Il nuovo decreto si inserisce in un percorso normativo di rafforzamento della prevenzione, volto a ridurre gli infortuni sul lavoro attraverso una maggiore responsabilizzazione delle imprese, un controllo più efficiente e una formazione sempre più mirata.
Ricordiamo che il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale (il 31 ottobre 2025, data di entrata in vigore) dovrà essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni, pertanto potranno essere apportate delle modifiche al testo stesso.
Quadro normativo: contesto, finalità e ambito di applicazione
L’obiettivo principale del D.L. 159/2025 è quello di rafforzare la prevenzione e la sicurezza sul lavoro attraverso un pacchetto di misure integrate, introducendo modifiche al D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza) e interviene su vari aspetti della prevenzione, della vigilanza, della formazione e della tutela dei lavoratori e promuovendo una maggiore cultura della sicurezza, incentiva le aziende virtuose ad aumentare la tracciabilità e la digitalizzazione
Le finalità quindi si possono riassumere in:
- Ridurre gli infortuni sul lavoro attraverso un’azione più incisiva sulla prevenzione, anche tramite il monitoraggio dei “near miss” (quasi infortuni).
- Premiare le imprese che adottano misure di sicurezza efficaci.
- Potenziare l’attività di vigilanza e di controllo con nuovi strumenti, come il badge digitale nei cantieri, e un aumento del personale ispettivo.
- Elevare la qualità della formazione, rendendola più digitale (fascicolo elettronico del lavoratore) e ampliandone l’obbligo.
- Estendere la tutela anche a categorie come gli studenti nei percorsi scuola-lavoro e i volontari della protezione civile, garantendo loro copertura assicurativa e divieto di impiego in lavori ad alto rischio.
- Incentivare l’uso di strumenti digitali per migliorare la gestione e la comunicazione in materia di sicurezza
L’applicabilità è estesa a tutti i luoghi di lavoro con particolare attenzione a settori specifici come l’edilizia e l’agricoltura ed a categorie particolari di lavoratori come gli studenti ed i volontari.
Principale novità introdotte dal D.L. Sicurezza 159/2025
Badge elettronico e patente a crediti (art. 3)
- Badge elettronico obbligatorio per i lavoratori impiegati in appalti e subappalti, inizialmente nei cantieri edili e successivamente estendibile ad altri settori.
- La tessera digitale sarà collegata al Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL) e generata automaticamente per i lavoratori assunti tramite la piattaforma.
- Rafforzato il ruolo di vigilanza dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e introdotte sanzioni più severe in caso di violazioni relative alla patente a crediti.
- La notifica preliminare dei cantieri dovrà ora riportare anche le imprese che operano in subappalto.
Formazione e prevenzione (art. 5)
- Esteso anche alle imprese sotto i 15 dipendenti l’obbligo di aggiornamento periodico dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
- Tutte le attività formative dovranno essere registrate nel fascicolo elettronico del lavoratore e nel fascicolo sociale e lavorativo collegati al SIISL.
- Prorogato al 31 dicembre 2026 il termine per la revisione delle procedure di accertamento su alcol e tossicodipendenza.
- Ribadito l’obbligo per il datore di lavoro di mantenere in efficienza e igiene i DPI.
Soggetti formatori e accreditamento (art. 6)
- Entro 90 giorni dall’entrata in vigore, la Conferenza Stato-Regioni dovrà aggiornare i criteri di accreditamento dei soggetti formatori, al fine di uniformare la qualità della formazione in materia di sicurezza.
Alternanza scuola-lavoro e tutela assicurativa (art. 7)
- L’assicurazione INAIL si estende agli infortuni in itinere degli studenti coinvolti nei percorsi scuola-lavoro.
- I lavori ad alto rischio sono esclusi dalle convenzioni tra imprese e istituti scolastici.
Norme tecniche UNI (art. 10)
- Sostituito il riferimento alla OHSAS 18001:2007 con la nuova UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024.
- Le norme UNI sulla sicurezza dovranno essere consultabili gratuitamente, per favorire l’accesso alle buone pratiche.
Sistema informativo e incontro domanda-offerta (art. 14)
- Dal 1° aprile 2026, il SIISL diventa la piattaforma centrale per l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, integrando funzioni di tracciamento e sicurezza.
Cultura della prevenzione e near-miss (art. 15)
- Prevista l’adozione di linee guida nazionali per il tracciamento e l’analisi dei mancati infortuni (near miss), per rafforzare l’approccio preventivo in azienda.
Sorveglianza sanitaria e promozione della salute (art. 17)
- Le visite di sorveglianza sanitaria rientrano nell’orario di lavoro (escluse quelle pre-assuntive).
- Il medico competente potrà promuovere campagne di screening oncologici e disporre visite mirate in caso di sospetto uso di alcol o stupefacenti in attività a rischio.
- Entro 12 mesi dovranno essere definiti i requisiti minimi delle strutture del medico competente.
Volontariato e protezione civile (art. 18)
- Estesa l’applicazione delle norme su salute e sicurezza anche alle organizzazioni di volontariato della protezione civile.
- Le sedi associative e i luoghi di esercitazione non sono considerati “luoghi di lavoro” ai fini del D.Lgs. 81/08.
Il provvedimento include inoltre:
- Misure per la revisione delle aliquote INAIL in agricoltura e per la Rete del lavoro agricolo di qualità (artt. 1-2).
- Potenziamento dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro (art. 4).
- Borse di studio per i familiari delle vittime di infortuni sul lavoro (art. 8).
- Aggiornamento dei limiti di età per l’assegno di incollocabilità INAIL (art. 9).
- Semplificazione dei controlli in materia di lavoro e salute e sicurezza (art. 13).
- Attività di prevenzione e vigilanza dei dipartimenti di prevenzione territoriali del SSN (art. 16).
- Misure urgenti per il personale INAIL e per i territori colpiti da eventi meteorologici eccezionali in Toscana (artt. 19-20).
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