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Registro antincendio: che cos’è, quando è obbligatorio, a cosa serve

Il registro antincendio è uno strumento che consente alle aziende di tenere un quadro aggiornato delle varie attività antincendio e dell’efficacia dei presidi presenti, ovvero impianti, estintori e molto altro.

Il registro antincendio è obbligatorio per qualsiasi unità produttiva, soggetta o non soggetta al Controllo di Prevenzione Incendi. In pratica, qualsiasi azienda in cui è presente almeno un dipendente deve essere in possesso di un registro antincendio.

Di conseguenza, sono incluse sia quelle con categorie di rischio A, B e C, che le aziende più piccole, in possesso di attrezzature antincendio minime, come nel caso dei soli estintori. Dunque, il datore di lavoro deve essere in possesso di questo documento per le varie sedi, sia operative che legali, anche quando c’è un unico dipendente.

Oltre ad essere utile agli organi di controllo, il registro antincendio si rivela di grande utilità anche per il manutentore, poiché non sempre il controllo viene eseguito sempre dalla stessa persona o ditta. Grazie al registro, infatti, chiunque può capire quali sono le attività antincendio svolte e i vari presidi su cui è stata fatta la manutenzione, così da aggiornare il documento in maniera corretta.

II registro va tenuto presso l’attività e reso disponibile all’autorità competente ed al manutentore. Quando avviene la manutenzione, il manutentore deve annotarlo nel registro allegando la copia del documento di manutenzione.

Possono richiedere il controllo del documento gli organi di vigilanza, come il comando dei Vigili del Fuoco e i tecnici dell’ Asl. Il documento dimostra che i presidi antincendio presenti in azienda sono tenuti sotto controllo e hanno ricevuto adeguata manutenzione.

Registro antincendio: cos’è e norme tecniche di riferimento

E’ l’articolo 6 del DPR 151/2011 a parlare di registro antincendio, che deve essere sempre mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente.

Di “registro dei controlli” si parla anche nel recente decreto 1° settembre 2021 (Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio), che entrerà in vigore ad ottobre 2022.

L’allegato I specifica, infatti, che il datore di lavoro è tenuto a predisporre tale strumento, all’interno del quale andranno annotati “i controlli periodici e gli interventi di manutenzione su impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, secondo le cadenze temporali indicate da disposizioni, norme e specifiche tecniche pertinenti, nazionali o internazionali, nonché dal manuale d’uso e manutenzione”.

Questo allegato, tra l’altro, indica anche le possibili norme e specifiche tecniche di riferimento per la manutenzione e il controllo di impianti, attrezzature e sistemi di sicurezza antincendio. Esse sono:

  • Estintori: UNI 9994-1;
  • Reti di idranti: UNI 10779, UNI EN 671-3, UNI EN 12845;
  • Impianti sprinkler: UNI EN 12845;
  • Impianti di rivelazione e allarme incendio (IRAI): UNI 11224;
  • Sistemi di allarme vocale per scopi d’emergenza (EVAC): UNI ISO 7240-19 o UNI CEN/TS 54-32;
  • Sistemi di evacuazione fumo e calore: UNI 9494-3;
  • Sistemi a pressione differenziale: UNI EN 12101-6;
  • Sistemi a polvere: UNI EN 12416-2;
  • Sistemi a schiuma: UNI EN 13565-2;
  • Sistemi spray ad acqua: UNI CEN/TS 14816;
  • Sistemi ad acqua nebulizzata (water mist): UNI EN 14972-1;
  • Sistema estinguente ad aerosol condensato: UNI EN 15276-2;
  • Sistemi a riduzione di ossigeno: UNI EN 16750;
  • Porte e finestre apribili resistenti al fuoco: UNI 11473;
  • Sistemi di spegnimento ad estinguente gassoso UNI 11280: serie delle norme UNI EN 15004.

Quando è obbligatorio il registro dei controlli antincendio

Le aziende che hanno l’obbligo di presentare il registro dei controlli antincendio alle autorità competenti sono tutte le attività produttive soggette o non soggette al Controllo di Prevenzione Incendi.

In sostanza, deve essere dotata di registro antincendio ogni attività in cui sia presente almeno un lavoratore. Sono quindi incluse non solo quelle con categorie di rischio A, B e C, ma anche le più piccole, dotate di minime attrezzature antincendio (ad esempio, solo gli estintori).

Oltre agli organi di controllo, il registro antincendio è utile anche al manutentore, in quanto non è detto che il controllo venga effettuato sempre dalla stessa ditta o persona rispetto all’intervento precedente. Dal registro, egli può capire quali sono le attività antincendio in essere e i diversi presidi oggetto della manutenzione, per poi aggiornare a sua volta il documento.

In generale, tra i presidi di protezione antincendio vengono distinti quelli attivi da quelli passivi:

  • protezione attiva: dispositivi che richiedono l’azione dell’uomo o l’attivazione di un impianto, per una rapida rilevazione ed estinzione dell’incendio (es. estintori, idranti, rilevatori di fumo, dispositivi di segnalazione e allarme, impianti di spegnimento, ecc.);
  • protezione passiva: dispositivi e sistemi di protezione che esistono e funzionano indipendentemente dal verificarsi di un evento e sono in grado di limitare gli effetti dell’incendio senza richiedere alcuna azione attiva (es. barriere antincendio, sistemi di ventilazione, casseforti ignifughe, materiali con bassa reattività al fuoco, compartimentazioni e separazioni, ecc.).

 Cosa va annotato nel registro

l modello di registro antincendio dovrà includere:

  • l’elenco dei dispositivi antincendio presenti sul luogo di lavoro;
  • le attività svolte con relativa data;
  • l’elenco del personale incaricato dalle attività.

L’allegato 1 del D.M. 1 settembre 2021 fornisce indicazioni utili circa le attività riportare nel registro antincendio:

  • sorveglianza;
  • controllo periodico;
  • manutenzione ordinaria;
  • manutenzione straordinaria.

È importante, quindi, riportare la data degli avvenuti controlli e degli interventi di manutenzione sugli impianti, sulle attrezzature e sui sistemi di sicurezza antincendio, con relative scadenze secondo la normativa vigente.

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