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Rischio elettrico e fulminazione nel DVR

Molto spesso il rischio elettrico ed il rischio fulminazione vengono confusi, o meglio vengono considerati uno il sinonimo dell’altro.

La differenza principale è l’origine della corrente: il rischio elettrico riguarda la probabilità di subire danni da contatti con la corrente proveniente da impianti artificiali (come una presa elettrica o un guasto), mentre il rischio di fulminazione è specifico per i danni causati da una scarica elettrica naturale, ovvero un fulmine.

Infatti il rischio fulminazione viene anche chiamato il rischio da scariche atmosferiche, mentre  la valutazione del rischio elettrico sussiste per coloro che lavorano in prossimità di una fonte di energia elettrica. In tal caso, il pericolo è la folgorazione (o elettrocuzione) che si verifica quando il corpo umano è attraversato da una scarica di corrente elettrica.

Inoltre, la valutazione del rischio fulminazione è un passaggio fondamentale nella prevenzione incendi, che richiede l’adozione di sistemi di protezione come i parafulmini per mitigare i danni e salvaguardare persone e beni. Questo, alla luce del fatto che vi è una correlazione diretta e forte tra rischio fulminazione e prevenzione incendi poiché i fulmini possono innescare incendi, esplosioni, danni strutturali e guasti agli impianti elettrici.

Che cosa è il rischio fulminazione

Il rischio di fulminazione è tra quei rischi che il datore di lavoro deve analizzare e prevenire nella sua azienda. Nonostante sia un’evenienza rara, comunque non deve essere sottovalutata.

Non è passata inosservata la notizia, nel 2019, di un operaio di 45 anni morto sul lavoro per essere rimasto folgorato dai cavi dell’alta tensione a ben 15 Volt. Lo stesso anno, anche un giovanissimo operaio di 27 anni è morto sul lavoro a Palermo fulminato da una scarica elettrica mentre puliva i macchinari di una rosticceria dopo la chiusura.

Il rischio di essere colpiti da un fulmine è comune a molte aziende, sia in quelle in cui i dipendenti entrano a contatto con impianti e apparecchiature elettriche, sia in quelle in cui questa situazione non si propone.

Se un fulmine colpisce un lavoratore o un oggetto, c’è il pericolo che questi subiscano danni anche gravi. Se un lavoratore non perde la vita all’istante, potrebbe rimanere gravemente offeso, mentre le strutture potrebbero andare perse o danneggiate in modo così profondo da richiedere interventi estremamente costosi.

Per evitare questo tipo di incidente, il primo passo fondamentale è quello di procedere con la valutazione del rischio fulminazione. Il responsabile di questa attività è il datore di lavoro. Questo è ciò che viene indicato all’interno dell’articolo 80 del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro.

Tra gli obblighi del datore di lavoro, infatti, vi è quello di prendere le misure adeguate per consentire ai dipendenti di lavorare in condizioni ottimali e di benessere, alla larga da pericolosi rischi. Essi devono essere salvaguardati da tutti i rischi di natura elettrica connessi all’impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione e, in particolare, da quelli derivanti dal rischio fulminazione diretta ed indiretta.

Che cosa è il rischio elettrico

I lavoratori che stanno a contatto con una fonte di alimentazione di natura elettrica sono esposti a quello che il D.Lgs 81/08 individua con il termine rischio elettrico. C’è da dire che un po’ tutte le attività, in misura diversa, sono esposte a questo rischio. Pensiamo all’ipotesi in cui in un ufficio si scolleghi un cavo scoperto di qualche video terminale e un lavoratore accidentalmente lo tocchi.

Ci sono tuttavia dei luoghi di lavoro molto più esposti a rischio elettrico in quanto gli operai devono entrare a contatto con gli impianti per manutenzione o altre attività.

Il rischio elettrico è quindi la probabilità di subire danni a causa del contatto, diretto o indiretto, con parti in tensione, o a causa di un arco elettrico. Le conseguenze possono essere gravi e includono shock elettrici, ustioni, danni neurologici, e persino la morte per elettrocuzione (arresto cardiaco, arresto respiratorio, fibrillazione ventricolare).

La valutazione del rischio elettrico è un obbligo del datore di lavoro che consiste nell’identificare e analizzare i pericoli legati all’uso di impianti ed apparecchiature elettriche per adottare misure di sicurezza adeguate. La valutazione deve considerare le fonti di rischio primarie, le condizioni specifiche del luogo di lavoro e le caratteristiche dei processi lavorativi, e il risultato deve essere documentato nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). 

Quali sono gli obblighi normativi per la valutazione dei rischi

La valutazione del rischio elettrico è un obbligo normativo previsto dal D.Lgs. 81/08 e rappresenta un aspetto fondamentale per garantire la sicurezza elettrica nei luoghi di lavoro. In particolare, il datore di lavoro è tenuto a identificare i rischi derivanti dalla presenza di impianti elettrici, applicando quanto stabilito dalla normativa elettrica e facendo riferimento alla norma CEI EN 50110 e alla CEI 11-27:2021.

Il Titolo III del D. Lgs. 81/08, al Capo III “Impianti e apparecchiature elettriche”, riprende e sviluppa gli obblighi del datore di lavoro connessi alla presenza e valutazione del rischio elettrico. Appare rilevante l’esplicito obbligo introdotto dall’art. 80 “Obblighi del datore di lavoro”, comma 2, a carico del datore di lavoro, di valutare i rischi di natura elettrica connessi con la presenza di impianti e apparecchi elettrici, tenendo in considerazione tre principali aspetti:

  • le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro considerando eventuali interferenze (e conseguenti rischi interferenti);
  • i rischi elettrici presenti nel luogo di lavoro;
  • tutte le condizioni di esercizio prevedibili degli impianti ed apparecchi elettrici.

La valutazione del rischio di fulminazione è un obbligo previsto dal D.Lgs. 81/08, che impone al datore di lavoro di effettuare l’analisi del rischio fulmini nell’ambito del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

Il rischio fulminazione rientra tra i rischi di natura elettrica e viene disciplinato dal Capo III del Titolo III del D.Lgs. 81/08. In particolare, l’art. 80 stabilisce l’obbligo di valutare il rischio di fulminazione diretta e indiretta, per proteggere i lavoratori e garantire la sicurezza delle strutture aziendali.

La norma CEI 81-10 (CEI EN 62305-2) definisce i criteri per la valutazione del rischio fulmini, fornendo una metodologia dettagliata per calcolare il livello di pericolo e stabilire se siano necessarie misure di protezione. Secondo la CEI 81-10, la valutazione del rischio di fulminazione può portare a due esiti:

  • Se il rischio calcolato è inferiore al rischio tollerabile (RT): la struttura è considerata auto-protetta e non necessita di sistemi di protezione contro i fulmini.
  • Se il rischio è superiore al valore tollerabile (RT): è necessario adottare misure di protezione adeguate, come captatori, gabbie di Faraday e scaricatori di sovratensione.

Per rispettare gli obblighi normativi sul rischio fulminazione, il datore di lavoro deve inserire l’analisi del rischio fulmini nel DVR, adottando le misure di sicurezza necessarie per ridurre il pericolo.

La valutazione del rischio fulmini è un processo complesso che richiede competenze specifiche, poiché implica il calcolo della probabilità di impatto del fulmine su una struttura e la stima dei potenziali danni, in conformità con il D.Lgs. 81/08 e la normativa tecnica di riferimento, come la CEI 81-10.

A seguito di un’attenta valutazione del rischio di fulminazione ed elettrico il titolare dell’azienda, tra i suoi obblighi, trova l’individuazione di misure di prevenzione e protezione contro il rischio tra cui manutenzione degli impianti, verifica della messa a terra, formazione dei lavoratori e molte altre misure di contenimento del rischio che verranno analizzate e messe in atto caso per caso.

La Valutazione del Rischio di Fulminazione va aggiornata di norma ogni cinque anni.

Se la Valutazione del Rischio di Fulminazione è stata prodotta prima del 2014, va redatta nuovamente, e non solo aggiornata, in quanto è variata la norma di riferimento.

La valutazione del rischio elettrico per gli “utilizzatori”

I lavoratori che “impiegano” semplicemente l’impianto e le apparecchiature elettriche sono soggetti a rischi sostanzialmente diversi rispetto a quei lavoratori che effettuano ad esempio operazioni di manutenzione degli impianti, ossia “lavori elettrici” (come definito dalla norma CEI 11-27): se nel primo caso la sostanziale “intrinseca” sicurezza di impianti ed apparecchi a norma garantisce un lavoratore, correttamente informato sui concetti basilari del rischio elettrico, nel secondo caso solo una puntuale definizione dell’ambito di intervento del lavoratore (ossia la definizione di una precisa procedura d’intervento), associata ad una specifica formazione e addestramento in merito al rischio elettrico, nonché alla fornitura ed utilizzo di D.P.I. idonei, consente di garantire il raggiungimento di livelli di sicurezza “accettabili”.

Esemplifichiamo di seguito una valutazione del rischio elettrico per un lavoratore che non effettua lavori elettrici (che possiamo definire “utente generico”) e che opera in luoghi definibili “ordinari” dal punto di vista elettrico. Applicando quanto previsto dalla normativa tecnica in merito al processo di valutazione del rischio (norma UNI 11230 “Gestione del rischio – Vocabolario”), si terranno distinte la misurazione del rischio dalla ponderazione del rischio. Utilizzando i criteri indicati nella norma BS 18004:2008, verrà effettuata la stima del rischio sulla base di una correlazione tra probabilità di accadimento e danno atteso, mentre la fase di ponderazione del rischio sarà finalizzata a determinare se il rischio è da considerarsi “Accettabile”, oppure no. Tali passaggi possono essere formalizzati attraverso delle schede analoghe a quelle sotto riportate, relative al rischio da contatti diretti e contatti indiretti per un utente generico.

La valutazione del rischio elettrico per gli “addetti ai lavori elettrici”

Il datore di lavoro, per effettuare la valutazione dei rischi a cui sono soggetti gli addetti ai lavori elettrici e per la scelta delle misure di sicurezza, dovrà considerare come riferimento le indicazioni rintracciabili nella norma CEI 11-27.

Per quanto riguarda i lavori elettrici sotto tensione è necessario evidenziare che l’art. 82 stabilisce innanzitutto che tali lavori sono innanzitutto vietati, tuttavia, quando inevitabilmente necessari per ragioni tecnico-organizzative, consentiti su impianti con tensione di sicurezza, o su impianti di categoria 0 e I, purché il lavoratore sia formato e addestrato ad operare rispettando i requisiti indicati nella norma CEI 11-27 e il datore di lavoro abbia attribuito formalmente l’idoneità allo svolgimento delle specifiche attività effettivamente svolte dal lavoratore (intendendo con ciò che l’idoneità non può essere generica, ossia per qualunque lavoro elettrico), e nel rispetto di procedure di lavoro previste dalle vigenti norme tecniche. L’esecuzione di lavori elettrici sotto tensione in modo non conforme alle disposizioni previste nella norma tecnica (CEI 11-27) è punita con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro.

La norma CEI 11-27 prevede che il datore di lavoro attribuisca per iscritto la qualifica ad operare sugli impianti elettrici: tale qualifica può essere di “persona esperta” (PES), “persona avvertita” (PAV) e di persona “idonea ai lavori elettrici sotto tensione” (nel gergo PEI). La norma CEI 11-27 fornisce quindi sia prescrizioni che linee guida al fine di individuare i requisiti minimi di formazione, in termini di conoscenze tecniche, nonché di capacità organizzativa e d’esecuzione pratica di attività nei lavori elettrici.

Pertanto, per i lavoratori addetti ai lavori elettrici, la valutazione del rischio elettrico potrà determinare un giudizio “accettabile” se si verifica che:

  • i lavoratori sono formati e addestrati all’effettuazione di lavori elettrici secondo la norma CEI 11-27;
  • i lavoratori sono formalmente qualificati ai sensi della norma CEI 11-27 dal datore di lavoro per le specifiche attività effettivamente svolte dagli stessi;
  • i lavoratori dispongono e adottano precise procedure di lavoro, conformi con quelle previste dalla norma CEI 11-27;
  • i lavoratori sono dotati ed addestrati ad utilizzare attrezzature di lavoro e dispositivi di protezione individuali idonei e regolarmente verificati, in particolare conformi alle indicazioni della norma CEI 11-27, oltre che a quanto stabilito dal datore di lavoro a seguito della valutazione del rischio.

Affidarsi a professionisti qualificati è essenziale per garantire la conformità normativa e la sicurezza elettrica degli impianti. Grazie a un’approfondita conoscenza delle normative elettriche e a un’esperienza consolidata nella valutazione del rischio elettrico, supportano le aziende nella gestione degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/08, dalla CEI EN 50110 e dalla CEI 11-27:2021.

Il nostro team è in grado di:

  • effettuare la valutazione del rischio elettrico su impianti e apparecchiature;
  • verificare la conformità normativa degli impianti;
  • supportare il datore di lavoro nell’integrazione dei risultati all’interno del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);

Contattaci per ricevere un’offerta personalizzata sulla valutazione del rischio elettrico e fulminazione e per la vostra sicurezza sul lavoro a Udine.

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