Clicca "Invia" per iniziare la ricerca

Corso di aggiornamento Rspp Datore di Lavoro rischio medio

82.00122.00 IVA escl.

Durata: 10 ore

Specifiche:
*per aziende che iscrivono almeno 4 corsisti riduzione sul prezzo dell’11%
** per aziende che iscrivono più di 10 corsisti contattare l’indirizzo di posta elettronica [email protected] per preventivo dedicato.

Allegati:

Accordo_Stato_Regioni_21/12/2011

Accordo_Stato_Regioni_07/07/2016

Choose an option
Corso di aggiornamento Rspp Datore di Lavoro rischio medio – in aula
122.00 IVA escl.
Corso di aggiornamento Rspp Datore di Lavoro rischio medio – e-learning
82.00 IVA escl.
Clear

    A chi è rivolto

    Datori di Lavoro che svolgono in prima persona il ruolo di RSPP in aziende classificate a rischio medio

    Normativa

    Art. 2 lettera b) e f) del D.Lgs. 81/2008: b) «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo;
    f) «responsabile del servizio di prevenzione e protezione»: la persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

    Art. 34 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.: Il Datore di Lavoro che intende svolgere il ruolo di responsabile del servizio prevenzione e protezione, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore in funzione della natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro, delle modalità di organizzazione del lavoro e della attività lavorative svolte.
    La durata, i contenuti, le metodologie formative rispettano quanto indicato nell’Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011. 

    Programma

    Significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti nei seguenti ambiti:
    – approfondimenti tecnico-organizzativi e giuridico-normativi;
    – sistemi di gestione e processi organizzativi;
    – fonti di rischio, compresi i rischi di tipo ergonomico;
    – tecniche di comunicazione, volte all’informazione e formazione dei lavoratori in tema di promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

    Luogo

    in aula, e-learning