La Bozza Definitiva del nuovo Accordo Stato Regioni sulla formazione
Con una nota del 13 maggio 2024, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la bozza del nuovo Accordo Stato Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza.
Dopo un’attesa di due anni (la pubblicazione sarebbe dovuta avvenire nel giugno del 2022), l’iter di definizione del nuovo Accordo dovrebbe quindi essere giunto al termine, dato che il Ministero del Lavoro ha presentato la bozza come “definitiva”. Si attende, dunque, solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che dovrebbe arrivare dopo l’estate.
Ci saranno diverse novità in termini di contenuti e durata della formazione, ma la novità più ecclatante sarà l’inserimento dell’obbligo formativo per i Datori di Lavoro. Trattasi di un ruolo fondamentale all’interno dell’organigramma della sicurezza che fino ad oggi era esonerato da tale obbligo a meno che non ricoprisse in prima persona il ruolo di Rspp.
Obiettivi del nuovo accordo
Si tratta di un documento che mira a unificare e revisionare gli accordi esistenti, con l’obiettivo di arrivare ad avere un “testo unico” per la formazione in materia di sicurezza sul posto di lavoro.
Il nuovo Accordo, garantirà:
- l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
- l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.
- il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.
Ambito di applicazione
Tutte le Aziende soggette alla normativa 81/08 dovranno adeguarsi al nuovo Accordo Stato Regioni che entrerà in vigore alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il regime transitorio sarà di un anno, durante il quale potranno essere erogati i corsi conformi alle norme abrogate.
Formazione sulla sicurezza
Una delle principali novità della Legge 215/2024 era l’obbligatorietà della formazione anche per i datori di lavoro la legge 215/2021 è intervenuta anche sull’ art. 37, c. 7, D.lgs 81/2008, colmando un evidente vuoto della previgente disciplina, stabilendo così che, oltre ai dirigenti ed i preposti ora anche gli stessi datori di lavoro dovranno ricevere “….un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro, secondo quanto previsto dall’Accordo di cui all’articolo 37, comma 2, secondo periodo”.
Di conseguenza, in fase di conversione del DL 146/2021 (decreto Fisco-Lavoro), con la variazione del secondo comma dell’art. 37, si è stabilito che, entro il 30 giugno 2022, doveva, circostanza poi non avvenuta, essere emanato un nuovo Accordo, che avrebbe dovuto stabilire l’accorpamento, la rivisitazione e le modifiche degli accordi precedenti del 2012 relativamente alle varie figure, oltre a prevedere:
- l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
- la descrizione delle modalità di verifica finale dell’apprendimento relativo ai contenuti dei corsi di formazione e aggiornamento in materia di sicurezza;
- le verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento dell’attività lavorativa.
Tra le novità presenti nella bozza definitiva del nuovo Accordo Stato Regioni, per quanto riguarda i percorsi formativi, i principali cambiamenti riguardano la formazione di:
- datori di lavoro: il corso avrà una durata minima di 16 ore e andrà completato entro due anni dalla pubblicazione in Gazzetta. È previsto anche un modulo aggiuntivo “cantieri” da 6 ore. L’aggiornamento dovrà essere effettuato con cadenza quinquennale e avrà durata minima di 6 ore;
- preposti: la durata del corso passa da 8 a 12 ore, e non sarà possibile erogare la formazione in modalità e-learning (base e aggiornamento). L’aggiornamento dovrà essere effettuato con cadenza biennale, con durata minima di 6 ore;
- dirigenti: la durata del corso si riduce da 16 a 12 ore, ma verrà previsto un modulo aggiuntivo “cantieri” da 6 ore (per dirigenti delle imprese affidatarie nei cantieri temporanei e mobili). L’aggiornamento dovrà essere effettuato con cadenza quinquennale, con durata minima di 6 ore.
Sono stati inseriti, inoltre, corsi di formazione per macchine/attrezzature precedentemente non normate, ovvero:
- macchina agricola raccoglifrutta: 8 ore (4 teoria + 4 pratica);
- caricatori per la movimentazione di materiali: 8 ore (4 teoria + 4 pratica);
- carroponte: 4 ore di teoria + 6 ore di pratica per carroponte/gru a cavalletto con comando in cabina, oppure 6 ore di pratica per carroponte/gru a cavalletto con comando pensile/radiocomando, oppure 7 ore di pratica per entrambe le tipologie di carroponti.
Non solo, vengono anche definiti gli obiettivi e i contenuti formativi del corso per lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, secondo quanto previsto dall’art.2, lett. d), del DPR n. 177/2011. Sarà composto da un modulo giuridico-tecnico di 4 ore e da un modulo pratico di 8 ore, per un totale quindi di 12 ore.
Organizzazione generale
L’allegato si compone di VI parti di cui la Parte I denominata “Organizzazione Generale” fornisce le indicazioni sull’individuazione dei soggetti formatori dei corsi di formazione e dei corsi di aggiornamento, incluso seminari e convegni.
Corsi di formazione
La Parte II regola l’erogazione dei corsi di formazione, i percorsi formativi, gli argomenti e la loro durata.
Per ogni corso di formazione dovrà essere individuato un unico soggetto formatore.
Nel caso in cui il corso di formazione sia organizzato da più soggetti formatori, tra questi dovrà essere individuato il soggetto formatore responsabile del corso cui spettano gli adempimenti previsti a carico dello stesso da parte del presente accordo.
Corsi di aggiornamento
La parte III ha ad oggetto i corsi di aggiornamento che non dovranno essere intesi solo come un rispetto agli obblighi di legge, ma si inseriranno in un percorso di formazione continua, stabile nel tempo, nell’ottica del “lifelong learning” con l’obiettivo di aggiornare le competenze operative, le capacità relazionali e quelle relative al ruolo, tenendo conto anche dei cambiamenti normativi, tecnici ed organizzativi del contesto operativo.
L’aggiornamento, dunque, non dovrà essere di carattere generale o mera riproduzione di argomenti e contenuti già proposti nei corsi base.
Al fine di rendere maggiormente dinamico l’apprendimento e di garantire un monitoraggio di effettività sul processo di acquisizione delle competenze, potranno essere altresì previste verifiche sul mantenimento delle competenze acquisite nei pregressi percorsi formativi ed esperienziali.
Una particolare attenzione nella pianificazione degli aggiornamenti dovrà essere prestata alla rilevazione di nuovi bisogni formativi.
Qualora la formazione costituisca a tutti gli effetti un titolo abilitativo all’esercizio della funzione esercitata – come a titolo esemplificativo, nel caso del RSPP/ASPP, del Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione, degli operatori addetti all’uso delle attrezzature di cui all’ art. 73, comma 5, del D.lgs 81/2008 per le quali è richiesta una specifica abilitazione, ecc.- tale funzione non sarà esercitabile se non verrà completato l’aggiornamento previsto per i rispettivi corsi.
L’assenza, nei limiti di 10 anni, della regolare frequenza ai corsi di aggiornamento non farà venir meno il credito formativo maturato dalla regolare frequenza ai corsi abilitanti ed il completamento dell’aggiornamento, pur se effettuato in ritardo, consentirà di ritornare ad eseguire la funzione esercitata.
Gli RSPP, gli ASPP e i Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione, per poter esercitare la propria funzione, trascorsi i cinque anni dalla prima abilitazione, dovranno poter dimostrare, all’atto dell’affidamento dell’incarico, che nel quinquennio antecedente all’affidamento dell’incarico avranno partecipato a corsi di aggiornamento per un numero di ore non inferiore a quello minimo previsto.
Progettazione, erogazione e monitoraggio dei corsi
I relatori della bozza, consci dell’importanza dei temi trattati nella IV parte relativa alla progettazione, erogazione e monitoraggio dei corsi evidenziano che, la formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro presenta alcune caratteristiche che è necessario tenere presente da parte dei soggetti formatori nell’organizzazione e gestione dei percorsi formativi.
Essa, nelle sue varie articolazioni e tipologie di corso:
- rientra nel contesto degli apprendimenti di tipo professionale non formali, cioè quelli che si realizzano al di fuori dei sistemi di apprendimento formale (Istruzione scolastica, Istruzione superiore e Università)
- è caratterizzata dalla continuità dell’apprendimento durante l’intera vita lavorativa (Life Long Learning) come affermato dall’obbligo periodico di aggiornamento per tutte le figure che operano nei contesti lavorativi;
- è rivolta prevalentemente ad adulti già avviati o da avviare ad attività lavorative.
L’approccio metodologico dovrà essere di tipo “andragogico”, cioè un approccio focalizzato sui processi di apprendimento tipici degli adulti, i quali hanno fabbisogni formativi diversi, obblighi diversi e diversi modi di apprendimento rispetto ai discenti del sistema di istruzione formale.
Riconoscimento dei crediti formativi
Ai fini degli esoneri di frequenza e per il riconoscimento dei crediti formativi descritti nell’allegato III occorre fornire evidenza documentale ad es. mediante attestato dal quale si evince l’esonero dal/dai percorso/percorsi formativo/i.
Ai fini dell’aggiornamento per RSPP e ASPP, la partecipazione a corsi di aggiornamento per formatore per la sicurezza sul lavoro, ai sensi del decreto interministeriale 6 marzo 2013 e successive modifiche e integrazioni, è da ritenersi valida e viceversa.
Ai fini dell’aggiornamento per RSPP e ASPP, la partecipazione a corsi di aggiornamento per coordinatore per la sicurezza, ai sensi dell’allegato XIV D.Lgs. 81/2008 nonché secondo quanto previsto dal presente accordo, è da ritenersi valida e viceversa.
Le modalità di riconoscimento dei crediti formativi sono riportate in premessa nell’allegato III, con i crediti formativi riconosciuti. Si evidenzia che laddove la tipologia di formazione dei soggetti non sia riportata nelle tabelle, nessun credito formativo è riconosciuto.
Controllo delle attività formative e monitoraggio dell’applicazione dell’accordo
Secondo l’art. 37, c. 2 lett. b-bis, D.Lgs. 81/2008, gli Organi di vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro prevedono, nell’ambito della loro attività e delle proprie competenze, anche la pianificazione di controlli sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.
Verifica delle competenze e attestati
Per ogni corso di formazione e di aggiornamento, il soggetto formatore deve redigere un verbale dettagliato della verifica finale, su supporto cartaceo o elettronico, che include almeno le seguenti informazioni:
- i dati identificativi del soggetto formatore o del soggetto che eroga il corso
- la tipologia e la durata del corso
- l’elenco dei partecipanti ammessi alla verifica e l’esito
- il luogo e la data della verifica
- la firma da parte del responsabile del progetto formativo
- gli esiti documentati dei risultati, in caso di colloquio dovranno essere riportati gli argomenti trattati.
Al termine di ciascun corso di formazione e di aggiornamento, ogni partecipante che ha superato la verifica finale riceve un attestato rilasciato dal soggetto formatore. L’attestato deve riportare almeno i seguenti dati essenziali:
- la denominazione del soggetto formatore
- i dati anagrafici del partecipante (nome, cognome, codice fiscale)
- il tipo e la durata del corso, facendo riferimento alla norma
- la modalità di erogazione
- la firma del legale rappresentante del soggetto formatore, o incaricato, preferibilmente in formato digitale
- la data e il luogo.
Gli attestati hanno validità nazionale, riconoscendo ufficialmente le competenze acquisite in tutta Italia.
Responsabilità dei datori di lavoro
Il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione è responsabile dell’infortunio del lavoratore, anche se il fatto dipende da un comportamento imprudente di quest’ultimo. Questa la massima affermata dalla Corte di Cassazione (sent. n. 32434 del 5 settembre 2022, sez. IV), secondo la quale la responsabilità penale del datore di lavoro (nel caso trattato dai giudici per omicidio colposo ex art. 589 c.p.) non è esclusa dalla negligenza del lavoratore nel caso in cui il comportamento incauto si associ alla omissione degli obblighi informativi e/o formativi gravanti sul datore di lavoro in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Il D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81, contiene una serie di obblighi a carico dei datori di lavoro di informare e formare i lavoratori sui rischi connessi alla propria prestazione e sulle cautele da adottare per prevenire gli infortuni. La recente pronuncia della Cassazione ha ribadito che l’omissione di tali adempimenti comporta, oltre alle pesanti sanzioni previste dal Testo Unico, che in caso di infortunio il datore di lavoro può essere ritenuto responsabile del pregiudizio del lavoratore, tanto in sede civile quanto in sede penale.
Documentazione e registrazione
Dal punto di vista dell’organizzazione dei corsi, invece, vengono fornite alcune indicazioni che il formatore dovrà considerare, ad esempio:
- il numero massimo dei partecipanti, per ogni corso, non sarà più di 35 discenti ma di 30 (limite non valido per i corsi in modalità e-learning);
- per le attività formative pratiche, il rapporto docente/discente non dovrà essere superiore a 1 a 6 (almeno 1 docente ogni 6 discenti);
- andrà tenuto un registro di presenza dei partecipanti, in formato cartaceo o elettronico;
- sarà necessaria la frequenza minima del 90% delle ore formative per l’accesso alla verifica finale dell’apprendimento;
- dovrà essere predisposto e archiviato un “Verbale delle verifiche finali”, su supporto cartaceo o elettronico.
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