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DM 02/09/21: il Piano di Emergenza (PEE)

Il piano di emergenza ed evacuazione aziendale fornisce delle linee guida per i lavoratori, in modo che sappiano quali misure mettere in atto per ridurre al minimo i rischi in caso di eventi eccezionali ed emergenze.

I casi di emergenza possono essere diversi: incendi, esplosioni, crolli, allagamenti, fughe di gas, avarie, calamità naturali e ogni tipo di evento accidentale e non prevedibile.

Dunque, mentre il Documento di Valutazione dei Rischi individua tutti i fattori di rischio e le misure di prevenzione e protezione da adottare sul posto di lavoro, il Piano di Emergenza ed Evacuazione si concentra, nello specifico, sulle misure da mettere in atto nelle situazioni di emergenza.

Obblighi del Decreto Gestione della sicurezza in esercizio

Il PEE è un documento che deve essere presente sul posto di lavoro e, in base a quanto stabilito dal D.Lgs. 81/08 (articolo 43) e dal DM 2 settembre 2021 (articolo 2, comma 2), esso risulta obbligatorio:

  • per i luoghi di lavoro con almeno 10 lavoratori;
  • per i luoghi di lavoro aperti al pubblico, caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
  • per le attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, ai sensi del DPR 151/2011

Inoltre, tutte le aziende tenute a redigere il PEE sono obbligate ad effettuare, con cadenza almeno annuale, una prova di evacuazione, coordinata dagli addetti alle emergenze, alla quale partecipano tutti i lavoratori. Lo svolgimento della prova viene, poi, verbalizzato.

Spesso viene, erroneamente, fatta confusione tra piano di emergenza ed evacuazione e piano antincendio.

In realtà, la valutazione del rischio incendio, redatta ai sensi del DM 10 marzo 1998, prevede la definizione dei criteri per la valutazione di tale rischio nei luoghi di lavoro, in modo da classificare l’azienda in base al solo rischio incendio. Il Piano di Emergenza, invece, come illustrato in precedenza, si focalizza sulle azioni e procedure da seguire nel caso si verifichi una qualsiasi emergenza.

Gestione della sicurezza in emergenza

L’art. 43 del D.Lgs. 81/2008 (Disposizioni generali) deve leggersi “in stretta correlazione con gli obblighi previsti in capo al Datore di Lavoro e ai dirigenti dall’art. 18, comma primo, lett. b) del medesimo decreto, che impone agli stessi di “designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza”, nonché dall’art. 18, comma primo, lett. t), che obbliga gli stessi soggetti sopra richiamati ad ‘adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all’art. 43’, precisando che tali misure ‘devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva, e al numero delle persone presenti

Nell’ambito della gestione delle emergenze il Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, redatto ai sensi del D.Lgs. 81/2008, prevede le misure di prevenzione e protezione che i Datori di Lavoro sono responsabili di attuare in termini di primo soccorso, lotta antincendio e in caso di pericolo grave e immediato, quali mezzi di riduzione del danno conseguente a persone e beni o strutture.

Tra gli obblighi del Datore di Lavoro in tal senso, si configura l’elezione degli addetti alla gestione delle emergenze, addetti antincendio e primo soccorso, che, previa informazione, formazione ed addestramento adeguati, saranno in grado di fronteggiare situazioni potenzialmente in grado di generare criticità.

La gestione delle emergenze è definita dal D.Lgs. 81/08 nella VI sezione del capo III del titolo I, al cui interno vengono individuati tutti gli obblighi legati ai processi di organizzazione che il datore di lavoro deve considerare, sia in riferimento al primo soccorso sia ai diritti dei lavoratori in caso di pericolo.

In attenzione alla corretta gestione delle emergenze si rende necessaria la redazione del piano di emergenza, l’insieme di “misure straordinarie, o procedure e azioni, da attuare al fine di fronteggiare e ridurre i danni derivanti da eventi pericolosi per la salute dei lavoratori (e della eventuale popolazione circostante).”

Contenuti del piano di emergenza

L’allegato 2 del dm 2 settembre 2021 delinea i contenuti del piano di emergenza. Esso dovrà essere aggiornato in occasione di modifiche che alterino le misure di prevenzione e protezione e dovrà contenere:

  • le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di incendio;
  • le procedure per l’evacuazione del luogo di lavoro che devono essere attuate dai lavoratori e dalle altre persone presenti;
  • le disposizioni per chiedere l’intervento dei vigili del fuoco e per fornire le necessarie informazioni al loro arrivo;
  • le specifiche misure per assistere le persone con esigenze speciali.

Per compilare un piano di emergenza completo ed efficiente, bisognerà tener presente alcuni fattori quali, ad esempio:

  • le caratteristiche dei luoghi, con particolare riferimento alle vie di esodo;
  • le modalità di rivelazione e di diffusione dell’allarme incendio;
  • il numero delle persone presenti e la loro ubicazione;
  • i lavoratori esposti a rischi particolari;
  • il numero di addetti all’attuazione ed al controllo del piano nonché all’assistenza per l’evacuazione (addetti alla gestione delle emergenze, dell’evacuazione, della lotta antincendio, del primo soccorso);
  • il livello di informazione e formazione fornito ai lavoratori;
    Inoltre, il piano dovrà contenere chiare indicazioni sui compiti del personale antincendio e i provvedimenti da adottare per far sì che tutti i dipendenti siano pronti a gestire l’emergenza; dovrà essere basato su chiare istruzioni scritte che dovranno includere:
  • i compiti del personale di servizio incaricato di svolgere specifiche mansioni con riferimento alla sicurezza antincendio, quali, a titolo di esempio: telefonisti, custodi, capi reparto, addetti alla manutenzione, personale di sorveglianza;
  • i compiti del personale cui sono affidate particolari responsabilità in caso di incendio;
  • i provvedimenti necessari per assicurare che tutto il personale sia informato sulle procedure da attuare;
  • le specifiche misure da porre in atto nei confronti di lavoratori esposti a rischi particolari;
  • le specifiche misure per le aree ad elevato rischio di incendio;
  • le procedure per la chiamata dei vigili del fuoco, per informarli al loro arrivo e per fornire la necessaria assistenza durante l’intervento.
    Il piano di emergenza deve includere una planimetria in cui riportare l’ubicazione dei sistemi antincendio, la posizione degli allarmi e delle centrali di controllo, l’ubicazione dei locali a rischio specifico. In esso devono essere riportare almeno:
  • le caratteristiche distributive del luogo, con particolare riferimento alla destinazione delle varie aree, alle vie di esodo ed alle compartimentazioni antincendio;
  • l’ubicazione dei sistemi di sicurezza antincendio, delle attrezzature e degli impianti di estinzione;
  • l’ubicazione degli allarmi e della centrale di controllo;
  • l’ubicazione dell’interruttore generale dell’alimentazione elettrica, delle valvole di intercettazione delle adduzioni idriche, del gas e di altri fluidi tecnici combustibili;
  • l’ubicazione dei locali a rischio specifico;
  • l’ubicazione dei presidi ed ausili di primo soccorso;
  • i soli ascensori utilizzabili in caso di incendio.

Misure semplificate per la gestione dell’emergenza

Sono previste misure semplificate di gestione dell’emergenza in caso di esercizi aperti al pubblico con meno di 10 lavoratori e caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone (ad esclusione delle attività soggette ai controlli dei vigili del fuoco). In questi casi il datore di lavoro può utilizzare semplicemente degli schemi e/o la planimetria.

Assistenza alle persone con esigenze speciali

Nell’allegato 2, inoltre, si trova un riferimento esplicito alle persone con esigenze speciali (persone anziane, donne in gravidanza, persone con disabilità temporanee, bambini, persone con ridotte capacità sensoriali e/o motorie). Questa particolare attenzione è volta ad una inclusività totale soprattutto in caso di pericolo, come in questo caso specifico un incendio.

Il datore di lavoro ha l’obbligo di tenere in considerazione questi casi particolari sia nella progettazione che nella realizzazione di misure di sicurezza e, quindi, anche nella redazione di un piano di emergenza (ove previsto).

Deve prevedere per loro, se necessario, misure di supporto come, ad esempio, adeguate modalità di diffusione dell’allarme attraverso dispositivi sensoriali (luci, scritte luminose, dispositivi a vibrazione) e messaggi ad altoparlanti (sistema EVAC, ossia i sistemi di diffusione sonora di allarme antincendio).

Adempimenti per i datori di lavoro

Il datore di lavoro predispone e tiene aggiornato un piano di emergenza, che deve contenere:

  • le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di incendio;1.
  • le procedure per l’evacuazione del luogo di lavoro che devono essere attuate dai lavoratori e dalle altre persone presenti;2.
  • le disposizioni per chiedere l’intervento dei vigili del fuoco e per fornire le necessarie informazioni al loro arrivo;3.
  • le specifiche misure per assistere le persone con esigenze speciali”.

Inoltre deve designare gli addetti alla gestione delle emergenze e deve formarli adeguatamente.

Partecipazione alle esercitazioni

Le esercitazioni antincendio sono degli strumenti di prevenzione e gestione del rischio molto importanti. Sono un obbligo normativo per alcune specifiche attività, e  se ben organizzate costituiscono un’occasione pratica per informare in modo concreto gli addetti alle emergenze sulle procedure da adottare in caso di incendio, e un’opportunità per testare l’efficacia delle procedure stesse.

Per svolgere le simulazioni di emergenza in modo corretto è fondamentale che il Datore di Lavoro definisca prima di tutto una serie di elementi:

  • La tipologia di emergenza da simulare (incendio, calamità naturale, ecc…), in modo da applicare una specifica procedura del Piano di Emergenza piuttosto di un’altra. È importante focalizzare l’attenzione su un elemento alla volta, per testarne l’efficacia e l’applicabilità. I vari scenari potranno essere concordati con gli addetti alla gestione delle emergenze in un briefing preparatorio all’esercitazione.
  • Il coinvolgimento nell’esercitazione anche di altre aziende presenti nel medesimo edificio: nello stesso sito produttivo potrebbe essere utile coinvolgere anche altri Datori di Lavoro, che in caso di emergenza reale si dovranno interfacciare tra loro. Se sono presenti degli impianti automatici di allarme antincendio, è importante inoltre richiedere la presenza di un tecnico che possa intervenire nel resettare e ripristinare l’impianto al termine dell’esercitazione.
  • I luoghi di lavoro interessati dalla simulazione e lavoratori coinvolti: si dovrà definire se l’esercitazione riguarderà tutti i luoghi di lavoro o solo uno specifico reparto, in relazione al ciclo produttivo, al mantenimento in ogni momento delle condizioni di sicurezza sul lavoro e alla limitazione dei disagi al pubblico e agli utenti esterni

Durante le simulazioni di emergenza il personale deve essere coinvolto nell’attuare quanto segue:

  • Percorrere le vie di uscita
  • Identificare le porte resistenti al fuoco, ove esistenti
  • Identificare la posizione dei dispositivi di allarme
  • Identificare l’ubicazione delle attrezzature di spegnimento

All’attuazione degli obblighi normativi andrebbero aggiunti anche altri importanti elementi:

  • Attuare le modalità di allertamento interno ed esterno. Per allertamento interno si intende la comunicazione tra i vari addetti e l’eventuale coordinatore delle emergenze relativamente all’emergenza in atto. Per allertamento esterno si intende la richiesta di soccorso alla Centrale Unica 112 e il supporto successivo ai soccorritori esterni.
  • Monitorare il completo esodo dei presenti, ossia verificare che tutti i locali vengano controllati ed evacuati nel modo corretto, ovvero individuare eventuali lavoratori impossibilitati ad allontanarsi dai luoghi di pericolo

Documentazione delle esercitazioni svolte

L’obbligo relativo alla prova di evacuazione non si ferma al semplice svolgimento, la normativa prevede che a fine di ogni procedura venga redatto un apposito verbale che deve riportare i seguenti contenuti minimi:

  • esito della prova
  • tempo di evacuazione
  • eventuali problematiche riscontrate
  • note sulle migliorie da apportare

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