Il Registro Antincendio
l registro antincendio è lo strumento che permette alle aziende di avere un quadro aggiornato delle diverse attività antincendio e dell’efficacia dei vari presidi (estintori, impianti e non solo).
Tale documento è noto anche come “registro dei controlli antincendio” o “registro delle manutenzioni”, di cui si parla anche si parla anche nel recente decreto 1° settembre 2021 (Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio), entrato in vigore ad ottobre 2022.
Quando è obbligatorio il registro dei controlli antincendio
Le aziende che hanno l’obbligo di presentare il registro dei controlli antincendio alle autorità competenti sono tutte le attività produttive soggette o non soggette al Controllo di Prevenzione Incendi.
In sostanza, deve essere dotata di registro antincendio ogni attività in cui sia presente almeno un lavoratore. Sono quindi incluse non solo quelle con categorie di rischio A, B e C, ma anche le più piccole, dotate di minime attrezzature antincendio (ad esempio, solo gli estintori).
Oltre agli organi di controllo, il registro antincendio è utile anche al manutentore, in quanto non è detto che il controllo venga effettuato sempre dalla stessa ditta o persona rispetto all’intervento precedente. Dal registro, egli può capire quali sono le attività antincendio in essere e i diversi presidi oggetto della manutenzione, per poi aggiornare a sua volta il documento.
Tra i presidi di protezione antincendio vengono distinti quelli attivi da quelli passivi:
- protezione attiva: dispositivi che richiedono l’azione dell’uomo o l’attivazione di un impianto, per una rapida rilevazione ed estinzione dell’incendio (es. estintori, idranti, rilevatori di fumo, dispositivi di segnalazione e allarme, impianti di spegnimento, ecc.);
- protezione passiva: dispositivi e sistemi di protezione che esistono e funzionano indipendentemente dal verificarsi di un evento e sono in grado di limitare gli effetti dell’incendio senza richiedere alcuna azione attiva (es. barriere antincendio, sistemi di ventilazione, casseforti ignifughe, materiali con bassa reattività al fuoco, compartimentazioni e separazioni, ecc.).
La compilazione del registro antincendio
Le normative non prevedono un modello standard per la compilazione del registro antincendio, il quale andrà realizzato sulla base delle caratteristiche dell’azienda, delle attrezzature e degli impianti presenti.
Ciò che è fondamentale, tuttavia, è che il documento riporti le informazioni inerenti alle seguenti attività:
- manutenzione ordinaria e straordinaria di attrezzature e impianti;
- controlli periodici, con frequenza solitamente semestrale, per verificare la corretta funzionalità di attrezzature e impianti;
- ispezioni, controlli visivi e attività di sorveglianza, per la verifica di accessibilità e integrità di impianti e attrezzature.
I controlli devono essere sempre effettuati da personale tecnico specializzato, ad eccezione di quelli visivi e di sorveglianza, dei quali possono occuparsi anche gli addetti antincendio dell’azienda, opportunamente formati.
Cosa si intende per sorveglianza antincendio?
La sorveglianza è un insieme di controlli visivi atti a verificare, nel tempo che intercorre tra due controlli periodici, che gli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano correttamente fruibili e non presentino danni materiali evidenti.
La sorveglianza può essere effettuata dai lavoratori normalmente presenti dopo aver ricevuto adeguate istruzioni (normalmente gli addetti antincendio nominati).
Un elemento importante circa il registro antincendio è di sicuro l’informazione ai lavoratori. Questi ultimi devono essere a conoscenza di tutti i sistemi di sicurezza presenti sul luogo di lavoro, sui possibili rischi e sulle misure di prevenzione da attuare in caso di emergenza. In questo modo i lavoratori possono svolgere un’azione di sorveglianza antincendio sull’attrezzatura, sugli impianti e sui sistemi di sicurezza antincendio.
La sorveglianza antincendio accerta che:
a) il presidio antincendio sia presente;
b) il presidio antincendio sia collocato nel luogo previsto nella planimetria;
c) il presidio antincendio sia segnalato con apposito cartello;
d) il cartello sia visibile e non sbiadito o deteriorato (danneggiato, imbrattato);
e) l’accesso al presidio antincendio sia libero da ostacoli;
f) il presidio antincendio sia immediatamente utilizzabile;
g) l’estintore portatile non sia collocato a pavimento;
h) l’estintore sia integro ed il supporto di sostegno (gancio) sia saldamente ancorato alla parete;
l) l’estintore non sia danneggiato;
n) il sigillo di sicurezza sia integro per determinare che l’estintore non sia stato usato o manomesso;
o) le informazioni riportate sull’etichetta dell’estintore siano leggibili come anche le marcature, assicurandosi che il testo sia in italiano.
p) l’indicatore di pressione, se presente, indichi un valore compreso nei limiti di funzionamento (ad esempio la lancetta sia all’interno del campo verde);
q) le informazioni che riguardano le attività di manutenzione svolte siano disponibili (ad esempio il cartellino di manutenzione sia presente sull’apparecchio) e che non sia stata superata la data per le attività previste.
La persona responsabile deve ripristinare le condizioni di servizio previste e, se ciò non fosse possibile, deve segnalare e richiedere il ripristino dell’anomalia all’azienda di manutenzione.
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