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Attività nei locali interrati e seminterrati: la normativa

Lavorare in locali interrati e seminterrati richiede un’attenzione particolare dal punto di vista della sicurezza. Per questa ragione la normativa, nello specifico il Comma 1 dell’Art. 65 del D.Lgs 81/08 vieta, in termini generali, lo svolgimento di qualsiasi attività in queste tipologie di locali, salvo poi prevedere delle condizioni per dei permessi in deroga.

Definizione di locale interrato e seminterrato

La definizione di locale interrato e seminterrato si può trovare nell’Intesa del 20 ottobre 2016 tra Governo, Regioni e Comuni concernente l’adozione del regolamento edilizio, nel dettaglio:

Piano interrato
Piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una quota inferiore rispetto a quella del terreno posto in aderenza all’edificio;

Piano seminterrato
Piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore (anche solo in parte) a quella del terreno posto in aderenza all’edificio e il cui soffitto si trova ad una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all’edificio;

Chiarite le definizioni, in riferimento a una specifica fattispecie risulta comunque necessario verificare la presenza e il contenuto di eventuali normative a livello locale.

Quando si può ottenere una deroga

La deroga allo svolgimento di attività in locali interrati e seminterrati, in accordo con i Commi 2 e 3 dell’Art.65 del D.Lgs 81/08, si può ottenere se si rispettano due condizioni generali:

  • Quando sono presenti particolari esigenze tecniche relative allo svolgimento dell’attività. In questi casi non risulta nemmeno necessario richiedere un’autorizzazione in deroga, a patto che si garantiscano aerazione, illuminazione e microclima adeguati
  • Quando non sono presenti particolari esigenze tecniche relative allo svolgimento dell’attività, ma questa non prevede emissione di agenti nocivi e che aerazione, illuminazione e microclima adeguati siano garantiti. In questo caso è tuttavia necessario richiedere e ottenere l’autorizzazione dall’organo di vigilanza territoriale.

I rischi nei locali interrati e seminterrati

I locali interrati o seminterrati possono esporre i lavoratori a particolari rischi. Nello specifico gli aspetti da tenere più in considerazione riguardano:

  • Misurazione del Rischio Radon
  • Presenza di Agenti nocivi in atmosfera
  • Presenza di Microclima non adeguato
  • Presenza di Alti livelli di umidità
  • Scorretta illuminazione

Oltre a questi, va considerato che un locale interrato o seminterrato può comportare anche delle importanti criticità dal punto di vista della gestione delle emergenze, in particolare una corretta sicurezza antincendio, l’agibilità di eventuali procedure di primo soccorso e di esodo.

Attività nei locali interrati e seminterrati: la normativa

L’utilizzo di locali interrati e seminterrati per attività aperte al pubblico, come le sale da ballo e i locali di intrattenimento, è un tema delicato che coinvolge diverse normative: sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, igiene e pubblica sicurezza. In Italia non esiste un divieto assoluto, ma l’uso è consentito solo al rispetto di condizioni molto stringenti.

Il principale riferimento normativo è l’articolo 65 del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro), che stabilisce il divieto generale di utilizzo di locali sotterranei o seminterrati come luoghi di lavoro.

Tuttavia, la normativa consente l’utilizzo di tali locali a precise condizioni:

  • assenza di emissioni di agenti nocivi;
  • presenza di adeguata aerazione e illuminazione, naturale o artificiale;
  • condizioni microclimatiche idonee;
  • comunicazione preventiva all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), corredata da documentazione tecnica.

Questo aspetto è rilevante anche per le sale da ballo interrate, poiché la presenza di lavoratori (personale di sala, bar, sicurezza, DJ) fa rientrare il locale nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 81/2008.

Le sale da ballo, le discoteche e i locali da intrattenimento sono qualificati come locali di pubblico spettacolo, ai sensi del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS).

Per questi locali è sempre necessario:

il parere di agibilità della Commissione Comunale o Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo;

il rispetto della normativa di prevenzione incendi, oggi disciplinata dal Codice di Prevenzione Incendi e dalla Regola Tecnica Verticale per le attività di intrattenimento e spettacolo;

la verifica delle vie di esodo, della resistenza al fuoco delle strutture e dei sistemi di gestione dell’emergenza.

La collocazione in un locale interrato rende queste verifiche ancora più rigorose, soprattutto in relazione all’evacuazione del pubblico e alla gestione di fumo e calore in caso di incendio.

Quando una sala da ballo è ubicata in un locale interrato o seminterrato, si sommano diverse criticità:

  • elevato affollamento in ambienti chiusi;
  • maggiore difficoltà di evacuazione;
  • necessità di sistemi di ventilazione forzata adeguati;
  • maggiore attenzione al rischio incendio e panico.

Per questo motivo, pur non essendo vietate in modo assoluto, le sale da ballo interrate sono ammesse solo se il progetto dimostra un livello di sicurezza equivalente o superiore rispetto a locali fuori terra.

La tragedia di Crans-Montana: un monito sulla sicurezza dei locali interrati

I fatti di cronaca avvenuti a Crans-Montana (Svizzera) nella notte di Capodanno 2026 hanno acceso i riflettori sulla sicurezza dei locali interrati e dei locali di intrattenimento, un tema cruciale anche per chi gestisce sale da ballo, discoteche, night club e bar con spazi sotterranei.

Nella località alpina di Crans-Montana, un incendio divampato all’interno del bar-discoteca “Le Constellation”, situato in parte al piano interrato, ha causato almeno 40 morti e oltre 100 feriti, molti dei quali giovani e giovanissimi, durante i festeggiamenti di fine anno.

Secondo le autorità svizzere, il rogo si è sviluppato in pochi istanti da materiali altamente infiammabili nel soffitto del locale, probabilmente innescati da lancia-fiaccole o “sparkler” usati durante la serata. Le fiamme si sono propagate rapidamente in uno spazio chiuso, intrappolando le persone nelle scale strette e negli accessi insufficienti alle vie di fuga.

La tragedia è stata definita una delle peggiori negli ultimi decenni in Svizzera e ha suscitato un’ondata di riflessione a livello internazionale su come vengono gestiti, controllati e regolarizzati i luoghi di intrattenimento con accesso al pubblico e soprattutto quelli con locali interrati o seminterrati, che per loro natura pongono maggiori rischi in caso di incendio o panico.

La tragedia svizzera, dunque, non è solo un fatto di cronaca doloroso, ma un richiamo urgente all’applicazione rigorosa delle norme italiane e internazionali sui locali interrati e seminterrati, con particolare attenzione alle sale da ballo e agli spazi di pubblico spettacolo, che devono garantire standard di sicurezza conformi alle migliori prassi tecniche e legislative.

Questi eventi richiamano l’attenzione anche sul quadro normativo italiano, che da tempo considera i locali interrati e seminterrati come ambienti potenzialmente critici. L’articolo 65 del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro) stabilisce infatti un divieto generale di utilizzo di locali sotterranei o seminterrati come luoghi di lavoro, salvo il rispetto di condizioni rigorose. L’uso è consentito solo se sono garantite adeguate condizioni di aerazione, illuminazione e microclima, se non vi sono emissioni di agenti nocivi e previa comunicazione agli organi di vigilanza competenti.

Nel caso delle sale da ballo e dei locali di intrattenimento, il tema assume una valenza ancora più ampia, poiché tali attività rientrano tra i locali di pubblico spettacolo. Oltre alla normativa sulla sicurezza dei lavoratori, trovano applicazione le norme di prevenzione incendi, oggi disciplinate dal Codice di prevenzione incendi e dalle specifiche regole tecniche per le attività di intrattenimento e spettacolo. In questi contesti diventano centrali aspetti quali il numero e la larghezza delle vie di esodo, la gestione dell’affollamento, la reazione al fuoco dei materiali e l’efficacia dei sistemi di evacuazione.

La collocazione in un locale interrato comporta, inevitabilmente, un livello di rischio più elevato rispetto a spazi fuori terra, soprattutto in caso di incendio o panico. Proprio per questo la normativa italiana richiede che tali attività siano ammesse solo a fronte di un’attenta valutazione tecnica e di standard di sicurezza particolarmente elevati, senza possibilità di semplificazioni automatiche.

Punti in comune tra la normativa svizzera e la normativa italiana sulla sicurezza dei locali interrati

Nonostante differenze strutturali tra i sistemi normativi italiano e svizzero, esistono importanti punti di convergenza.

1. Obbligo di garantire sicurezza antincendio

  • Svizzera: La sicurezza antincendio nei locali aperti al pubblico è disciplinata da prescrizioni tecniche vincolanti basate sugli standard dell’Associazione degli Istituti Cantonali di Assicurazione Antincendio (AICAA/VKF). Queste prescrizioni riguardano elementi quali vie di fuga, sistemi di allarme, rilevazione fumo, estintori e impianti di spegnimento per garantire la protezione di persone in caso di incendio.
  • Italia: Anche in Italia la sicurezza antincendio è un elemento cardine per locali di pubblico spettacolo, con obblighi specifici nella prevenzione incendi attraverso regole tecniche, sistemi di esodo, impianti e materiali conformi. Queste regole sono applicate tramite la SCIA antincendio e la valutazione del progetto antincendio dei Vigili del Fuoco.

2. Importanza delle vie di fuga e dell’esodo sicuro

  • Svizzera: Le norme prescrivono che le uscite di emergenza siano libere, segnalate, illuminate e facilmente accessibili, con limiti sulla distanza massima da percorrere per arrivare in un luogo sicuro. Questo è fondamentale soprattutto nei locali sotterranei dove l’evacuazione è più complessa.
  • Italia: La normativa di prevenzione incendi e le regole tecniche italiane sottolineano l’importanza fondamentale del sistema di esodo (vie di fuga), con verifiche su numero, larghezza, protezione e ridondanza delle uscite soprattutto nei locali interrati.

3. Adeguamento delle strutture tecniche e materiali

  • Svizzera: Le prescrizioni AICAA richiedono una valutazione dei materiali, delle finiture interne e degli impianti, con limiti sulle sostanze e sulle caratteristiche infiammabili nelle strutture destinate ad affollamenti.
  • Italia: La normativa italiana, attraverso prevenzione incendi e requisiti di pubblico spettacolo, richiede materiali conformi al fuoco, resistenza strutturale e prestazioni di sicurezza per superfici, finiture e percorsi di esodo.

4. Responsabilità di gestori e titolari dei locali

  • Svizzera: La recente legge cantonale vigente nel Vallese specifica che le autorità (comuni o Cantoni) non sono responsabili dei danni causati da violazioni commesse da proprietari o gestori, trasferendo così obblighi diretti di sicurezza e controllo ai soggetti che esercitano le attività.
  • Italia: In Italia, la sicurezza dei locali è affidata essenzialmente al gestore o al titolare dell’attività che deve rispettare la normativa antincendio, la sicurezza sul lavoro, e ottenere le autorizzazioni necessarie; eventuali inadempienze comportano responsabilità amministrative o penali.

5. Approccio preventivo e controlli periodici

·        Svizzera: Dopo episodi come quello di Crans-Montana, è emerso che i controlli antincendio devono essere periodici e regolari, con l’obbligo di verifica delle condizioni di sicurezza da parte delle autorità competenti.

·        Italia: In Italia esistono controlli periodici e verifiche, sia in fase di apertura che di esercizio, delle condizioni di sicurezza, compresi i controlli dei Vigili del Fuoco e delle Commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

Questi punti condivisi riflettono un approccio orientato alla tutela della vita umana e alla prevenzione dei rischi in ambienti con pubblico affollamento, compresi i locali interrati e le sale da ballo.

Sale da ballo: i punti fondamentali per essere a norma

Per esercitare un’attività di sala da ballo o locale di intrattenimento nel rispetto della normativa vigente, è necessario garantire il rispetto simultaneo di più ambiti regolatori. In particolare, i punti fondamentali sono i seguenti:

  • Agibilità e autorizzazioni di pubblico spettacolo.
  • Conformità antincendio (progetto antincendio approvato (ove previsto), presentazione della SCIA antincendio ai Vigili del Fuoco, idoneità delle vie di esodo, materiali e rivestimenti con adeguata reazione al fuoco, presenza e manutenzione dei sistemi di allarme, illuminazione di emergenza ed estinzione).
  • Sicurezza dei lavoratori D.Lgs. 81/2008 ( Dvr, rispetto dell’art. 65 del D.Lgs. 81/2008 per i locali interrati o seminterrati, formazione del personale in materia di sicurezza ed emergenza; designazione degli addetti antincendio e primo soccorso).
  • Gestione dell’affollamento (Deve essere rispettata la capienza massima autorizzata).
  • Vie di fuga sempre libere e segnalate.
  • Impianti a norma (elettrico, illuminazione, climatizzazione, diffusione sonora, ventilazione).
  • Requisiti igienico-sanitari (adeguata aerazione e ricambio d’aria, servizi igienici proporzionati alla capienza, condizioni microclimatiche idonee, particolarmente rilevanti nei locali interrati).
  • Regolamenti edilizi e norme locali (oltre alle norme nazionali, la sala da ballo deve rispettare regolamenti edilizi comunali, regolamenti di igiene, eventuali prescrizioni regionali o locali più restrittive)

Sanzioni e responsabilità penali per i trasgressori

Il mancato rispetto delle norme che regolano le sale da ballo e i locali di pubblico spettacolo, soprattutto se ubicati in locali interrati o seminterrati, non comporta solo sanzioni amministrative, ma può esporre i gestori a responsabilità penali rilevanti, anche molto gravi.

  1. Violazioni in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008)

La violazione delle disposizioni del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro – compreso l’art. 65 sui locali interrati può comportare:

  • arresto fino a 6 mesi o
  • ammende che possono superare diverse migliaia di euro,

a carico del datore di lavoro o del gestore, soprattutto in caso di utilizzo di locali vietati o privi dei requisiti di aerazione, illuminazione e sicurezza.

In presenza di lavoratori, la responsabilità penale è diretta e personale, e non può essere delegata.

  1. Violazioni della normativa di prevenzione incendi

L’esercizio di una sala da ballo in assenza della SCIA antincendio, o in difformità dalle prescrizioni dei Vigili del Fuoco, costituisce reato:

  • arresto fino a 1 anno o
  • ammenda penale,

oltre alla possibile chiusura immediata del locale.

La responsabilità ricade sul titolare dell’attività e su chi ha la disponibilità giuridica del locale.

  1. Violazioni delle norme di pubblica sicurezza (TULPS)

L’apertura o la gestione di una sala da ballo senza agibilità o senza autorizzazione di pubblico spettacolo può integrare:

  • reati contravvenzionali,
  • sospensione o revoca delle licenze,
  • sanzioni pecuniarie e sequestro del locale.
  1. Responsabilità penale aggravata in caso di incidente

Il profilo più critico riguarda le ipotesi in cui si verifichino infortuni, incendi o eventi lesivi. In questi casi, la violazione delle norme di sicurezza può portare a contestazioni molto gravi, tra cui:

  • lesioni personali colpose;
  • omicidio colposo, anche plurimo;
  • aggravanti specifiche per violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni e degli incendi.

In tali ipotesi, le pene possono arrivare a anni di reclusione, con conseguenze penali pesantissime per gestori, amministratori e, in alcuni casi, anche per i tecnici coinvolti.

  1. Profili accessori e conseguenze indirette

Oltre alle pene principali, sono frequenti:

  • sequestri preventivi dei locali;
  • interdizione dall’esercizio dell’attività;
  • responsabilità amministrativa dell’ente (D.Lgs. 231/2001);
  • richieste di risarcimento danni civili da parte delle vittime.

La sicurezza non ammette soluzioni standard. Contattaci per una consulenza personalizzata e per verificare la conformità antincendio del tuo locale alla normativa vigente. 

 

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