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DL lavoro 48/2023: le modifiche al Testo Unico sulla salute e sicurezza

Il recente decreto-legge n. 48 del 4 maggio 2023, “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro“, ha introdotto alcune importanti novità anche in tema di salute e sicurezza sul lavoro.

In particolare, infatti, il Capo II del decreto riguarda proprio alcuni “interventi urgenti in materia di rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro e tutela contro gli infortuni, nonché di aggiornamento del sistema di controlli ispettivi“.

L’Articolo 14 del DL 48/2023 (DECRETO LAVORO CONVERTITO) apporta modifica a diversi articoli del TUS. Di seguito un primo riepilogo:

  • articolo 18 (Obblighi del datore di lavoro e del dirigente), comma 1, modifica della lettera a);
  • articolo 21 (Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile e ai lavoratori autonomi), comma 1, modifica della lettera a);
  • articolo 25 (Obblighi del medico competente), comma 1, aggiunta delle lettere “e-bis” e “n-bis”;
  • articolo 37 (Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti), comma 2, aggiunta della lettera “b-bis”;
  • articolo 71 (Obblighi del datore di lavoro), sostituzione del comma 12;
  • articolo 72 (Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso), modifica del comma 2;
  • articolo 73 (Informazione, formazione e addestramento), aggiunta del comma “4-bis”;
  • articolo 87 (Sanzioni a carico del datore di lavoro), comma 2, modifica della lettera c).

Articolo 18 – Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

In base alle modifiche del comma 1, lettera a), il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti a “nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28″.

Nello specifico, sono state aggiunte le parole sopra riportate in grassetto. Questo significa che datore di lavoro e dirigenti dovranno nominare il Medico Competente non solo nei casi previsti all’articolo 41 del Testo Unico, ma anche in tutti quelli nei quali la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità. Con conseguente estensione dell’obbligo di sorveglianza sanitaria.

Articolo 21 – Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile e ai lavoratori autonomi

In questo caso, lavoratori autonomi e componenti dell’impresa familiare devono “utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III nonché idonee opere provvisionali in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV”.

Anche qui, in grassetto, sono state riportate le aggiunte rispetto alla versione precedente dell’articolo 21, comma 1, lettera a). Con questa modifica, i lavoratori autonomi dovranno quindi dotarsi di opere provvisionali idonee e conformi al titolo IV (cantieri temporanei o mobili).

Articolo 25 – Obblighi del medico competente

Vengono introdotti due nuovi obblighi per il medico competente. Innanzitutto, dopo la lettera e) è stata aggiunta la e-bis), che prevede quanto segue:

[il medico competente] “in occasione delle visite di assunzione, richiede al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità“.

Inoltre, dopo la lettera n), è stata aggiunta la n-bis):

[il medico competente] “in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 38, per l’adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato“.

Articolo 37 – Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

Al comma 2 dell’articolo, dopo le lettere a) e b), è stata aggiunta la b-bis). Di seguito riportiamo la prima parte del comma 2 e, subito dopo, direttamente l’aggiunta prevista:

“La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:

[…]

b-bis) il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa”.

Tale modifica al Testo Unico, quindi, è incentrata sul monitoraggio e il controllo delle attività di formazione (modalità che dovranno essere definite nel nuovo accordo Stato Regioni), per contrastare pratiche e comportamenti truffaldini.

Articoli 71, 72 e 73 in tema di uso delle attrezzature di lavoro

Gli articoli 71, 72 e 73 sono presenti al Capo I – Uso delle attrezzature di lavoro. Nel dettaglio, le modifiche all’articolo 71 (Obblighi del datore di lavoro) riguardano la sostituzione del precedente comma 12 con quanto segue:

I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente“.

All’articolo 72 (Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso), comma 2, il secondo periodo è stato sostituito dal seguente:

Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore] “Deve altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati per l’utilizzo“.

Infine, l’articolo 73 (Informazione, formazione e addestramento) prevede l’aggiunta di un comma 4-bis) subito dopo il 4), ovvero:

4-bis. Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all’articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro”.

Articolo 87 – Sanzioni a carico del datore di lavoro

In conseguenza all’aggiunta del comma 4-bis dell’articolo 73, di cui sopra, esso è stato inserito anche tra le violazioni per le quali (art. 87) sono previste per il datore di lavoro e il dirigente:

  • l’arresto da tre a sei mesi;
  • oppure l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro.

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