Il Certificato Prevenzione Incendi (CPI)
Il CPI – Certificato di Prevenzione Incendi – è un documento che certifica la sussistenza di tutti i requisiti di sicurezza antincendio, garantendo di fatto il rispetto della normativa in materia di Prevenzione degli Incendi.
Il CPI ha una validità di 5 anni ed è intestato al responsabile della sicurezza antincendio designato dall’azienda, ma non tutte le attività sono obbligate a conseguirlo. Solo quelle di Categoria C sono definite attività soggette a CPI.
Obbligo CPI: domanda e rinnovo
L’attività di prevenzione incendi fa riferimento al Decreto del Presidente della Repubblica del 1 agosto 2011, n. 151 (DPR 151). Negli anni la normativa si è evoluta moltissimo, con la finalità di semplificare e velocizzare le procedure autorizzative.
L’obbligo del CPI vale soltanto per le attività di Categoria C ossia quelle ad alto rischio: è obbligatorio richiedere la valutazione del progetto ai Vigili del Fuoco, che devono poi tenere dei controlli obbligatori e funzionali al rilascio del Certificato di Protezione Incendi
Il rilascio del CPI è da considerarsi l’esito del procedimento amministrativo di Prevenzione Antincendio: in sostanza, questo certificato garantisce che l’edificio in oggetto è stato realizzato secondo il livello di sicurezza previsto dalla normativa.
La richiesta del CPI va presentata al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco prima dell’esercizio dell’attività mediante una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).
Dopo accurati controlli sulla completezza formale dell’istanza, della documentazione e dei relativi allegati, in caso di esito positivo il Comando dei VVF ne rilascia una ricevuta ed entro 60 giorni verificherà dei controlli. Successivamente, in caso di esito positivo, entro 15 giorni dall’effettuazione della visita tecnica verrà rilasciato all’attività il Certificato di Prevenzione Incendi.
Il rinnovo periodico del Certificato di Prevenzione Incendi si ottiene inviando ogni 5 anni una dichiarazione ai Vigili del Fuoco di assenza di variazione delle condizioni di sicurezza antincendio. Nel caso in cui siano state effettuate delle modifiche che comportino un aggravio di delle condizioni preesistenti della sicurezza antincendio, per il titolare corre l’obbligo di avviare di nuovo le procedure.
Formazione
In base all’articolo 3 del decreto 2 settembre 2021, il datore di lavoro deve fornire un’adeguata informazione e formazione ai lavoratori sui rischi di incendio presenti.
Quindi, tutti i lavoratori esposti devono essere informati sui principi di base della prevenzione incendi e sulle azioni da attuare in caso di pericolo.
Per le parti teoriche è possibile anche la formazione a distanza, che invece non può ovviamente essere considerata per le esercitazioni pratiche. Ricapitolando, ecco il monte ore previsto per corsi e aggiornamenti per addetti antincendio:
- corso antincendio livello 1 (rischio basso): 4 ore; aggiornamento quinquennale: 2 ore;
- corso antincendio livello 2 (rischio medio): 8 ore; aggiornamento quinquennale: 5 ore;
- corso antincendio livello 3 (rischio alto): 16 ore; aggiornamento quinquennale: 8 ore.
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