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Il Dirigente per la Sicurezza: atto di nomina e subdelega

Il Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro, ovvero il D.Lgs 9 aprile 2008, n.81, individua delle specifiche figure all’interno dell’azienda a cui vengono attribuiti dei compiti e delle responsabilità specifiche nell’ottica della Prevenzione. La figura che ha più responsabilità di tutte è, senza ombra di dubbio, il datore di lavoro i cui obblighi sono stabiliti dal sopra citato decreto, tuttavia, alcuni di quegli obblighi possono essere delegati ad un’altra figura: il Dirigente per la sicurezza. In questo nostro articolo analizzeremo questo soggetto partecipe della sicurezza sul lavoro, approfondendo in particolare l’atto di delega con il quale viene nominato e i compiti a lui delegabili.

Il Dirigente, così come definito dall’articolo 2 del Decreto Legislativo 81/2008, è la persona che, in ragione delle competenze professionali e dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa.

Specifichiamo che, a differenza di altre figure professionali, non esiste nessun obbligo per il datore di lavoro di individuare il Dirigente per la Sicurezza, si tratta di una figura contingente che però, una volta nominata, è soggetta a obblighi e normative ben precise.

Atto di nomina

Il dirigente viene individuato dal datore di lavoro che tramite un atto di nomina ufficiale gli attribuisce tutti o alcuni dei suoi obblighi delegabili. L’atto di delega non è una mera formalità, ma deve avere caratteristiche ben specifiche così come indicato nell’articolo 16 del D.lgs 81/08, ovvero:

  • deve risultare da atto scritto recante data certa;
  • deve attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo correlati alle funzioni delegate;
  • deve attribuire al delegato il potere di spesa necessario a svolgere le funzioni delegate;
  • deve essere accettata per iscritto dal soggetto delegato;
  • deve essere resa nota tempestivamente.

Inoltre, l’articolo 16 è molto chiaro su un aspetto in particolare: il delegato deve possedere tutti i requisiti richiesti dalla natura delle funzioni a lui delegate, sia in termini di professionalità che di esperienza. Va specificato che, in ogni caso, nonostante la delega il datore di lavoro non è esente dall’obbligo di vigilare sul corretto svolgimento delle funzioni da parte del delegato. Questo vuol dire che il datore di lavoro è pur sempre responsabile dell’operato del dirigente.

La subdelega da parte del Dirigente

Il D.Lgs. n. 106/2009 ha modificato l’art. 16 inserendo il comma 3-bis, che istituisce e riconosce l’atto di subdelega. Nello specifico esso recita:

“Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni […]. La delega di funzioni di cui al primo periodo non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate”

Ciò vuol dire che, a sua volta il dirigente può delegare parte dei suoi obblighi ad una terza persona. Tale subdelega deve avere le stesse caratteristiche della delega di cui all’articolo 16, ma può essere fatta soltanto in accordo con il Datore di Lavoro e solo per le funzioni specifiche da esso indicate. La possibilità di subdelegare, quindi, potrebbe essere concessa o negata addirittura nell’atto di delega originario. In ogni caso, questo ennesimo atto non può attribuire al subdelegato dei poteri superiori a quello del Dirigente e non esime quest’ultimo dall’obbligo di vigilare sul corretto adempimento delle funzioni subdelegate.

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