La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) nella prevenzione incendi
La “SCIA antincendio” rappresenta la richiesta formale che il titolare dell’attività inoltra al comando dei Vigili del Fuoco per poter iniziare l’attività soggetta a CPI (certificato prevenzione incendi).
La SCIA antincendio va presentata ogni volta che si dà inizio ad una nuova attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi, oppure quando un’attività esistente viene modificata
Il titolare dell’attività deve presentare la SCIA, secondo le modalità stabilite dall’ art. 4 del d.P.R. 151/2011.
Le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi elencate nell’ ALLEGATO I al D.P.R. n. 151/2011 sono state divise in tre categorie:
1) Categoria A, concernente attività a basso rischio di incendio, le quali sono caratterizzate da un basso livello di complessità e definite da norme tecniche di riferimento. Per dare inizio ad attività di questo genere, tramite il SUAP (lo sportello unico per le attività produttive) o il comando dei VVF (mediante procedura on-line), è sufficiente presentare una SCIA commerciale con allegati il progetto e la certificazione di un tecnico abilitato che attesti la conformità del progetto alle norme vigenti in merito di sicurezza antincendio;
2) Categoria B, che riguarda l’insieme di imprese contraddistinte da rischio incendio medio. Nel momento in cui si presenta il progetto, la procedura per avviare questo tipo di attività contempla la richiesta preventiva di conformità dei vigili del fuoco. Da questo momento, il comando dei vigili del fuoco sancisce l’eventuale adeguatezza dell’opera alle norme antincendio. Nell’ipotesi in cui si riceva parere positivo, è poi possibile presentare la SCIA antincendio con le modalità descritte per la categoria A ;
3) Categoria C, inerente l’insieme di attività ad alto rischio e con un’alta complessità tecnico-gestionale. Anche in questo frangente, come per la categoria B, è necessario richiedere un “parere preventivo di conformità” del progetto alle normative antincendio. A questo punto l’iter concernente la SCIA antincendio per questa categoria è uguale a quello delle altre due, con l’unica differenza che i controlli da parte dei vigili del fuoco, durante i lavori, diventano sistematici. Se, in seguito ai controlli, si accerta che l’impresa è in regola con la norma antincendio, il titolare dell’impresa riceve dai vigili del fuoco il CPI (certificato prevenzione incendi).
Come si fa una scia antincendio?
- Presentare allo Sportello unico delle attività produttive (SUAP) un’istanza mediante SCIA antincendio con progetto in allegato;
- Allegare il progetto edilizio completo anche ai fini antincendio, con relativa attestazione del professionista abilitato sulla rispondenza a norma dei lavori progettati ed eseguiti;
Quanto dura la SCIA antincendio?
La periodicità dell’Attestazione di rinnovo è di 5 anni per tutte le attività ad esclusione delle att. n. 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77, per le quali è di 10 anni presumendo la conservazione nel tempo delle caratteristiche costruttive e funzionali originarie e ininfluenti le modificazioni esterne.
Il rinnovo periodico del Certificato di Prevenzione Incendi si ottiene inviando una dichiarazione ai Vigili del Fuoco di assenza di variazione delle condizioni di sicurezza antincendio. Nel caso in cui siano state effettuate delle modifiche che comportino un aggravio delle condizioni preesistenti della sicurezza antincendio, per il titolare corre l’obbligo di avviare di nuovo le procedure.
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