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Manutenzione periodica estintori. Cosa dice la normativa?

La manutenzione degli estintori, come di tutte le attrezzature antincendio, è un obbligo a carico del datore di lavoro.

La norma di riferimento per la manutenzione e revisione degli estintori è la UNI 9994-1:2013, che stabilisce cinque fasi di verifica:

  • Controllo Iniziale
  • Sorveglianza
  • Controllo Periodico
  • Revisione Programmata
  • Collaudo
  • Manutenzione straordinaria

La mancata manutenzione degli estintori, oltre a un pericolo per la sicurezza, comporta delle sanzioni che possono includere un’ammenda da 1.000 a 6.400 euro oppure l’arresto per un periodo da 2 a 4 mesi.

Controllo iniziale

Il controllo iniziale consiste in un esame comprensivo di una serie di accertamenti, il quale può essere effettuato anche in contemporanea alla fase del controllo periodico. Lo scopo di tale fase è quello di regolare e disciplinare la sostituzione della vecchia ditta manutentrice con quella nuova, che prenderà in carico per la prima volta la manutenzione di un determinato estintore. Pertanto, durante la stessa viene accertato che il dispositivo non sia fuori servizio e va verificata la disponibilità del libretto d’uso e le marcature presenti; tutto ciò che deriva da tale fase, deve essere comunicata alla persona responsabile.

Sorveglianza

La sorveglianza non è una vera e propria fase, trattandosi piuttosto del costante controllo del dispositivo. Non è, quindi, un’attività regolamentata né c’è una norma specifica che indica una cadenza temporale. La sorveglianza va effettuata dalla persona responsabile, la quale deve controllare di tanto in tanto che l’estintore non sia stato manomesso, che sia immediatamente utilizzabile e che vi sia un cartello che lo segnali.

Controllo periodico

Il controllo periodico è una fase regolamentata dalla legge sia per quanto attiene il soggetto che deve effettuarla sia per la periodicità. Al controllo periodico deve provvedere una persona competente con una periodicità massima di 6 mesi. Entro la fine del sesto mese, occorre controllare l’efficienza di tutti i tipi di estintori, portatili o carrellati, senza effettuare prove di funzionamento. I controlli da eseguire riguardano la corretta compilazione del cartellino di manutenzione, lo stato di carica degli estintori a biossido di carbonio mediante pesatura, la verifica della pressione interna oltre a tutti i controlli previsti anche nella fase precedente;

Revisione programmata

La revisione, che va effettuata da una persona competente e consiste in una serie di interventi di natura tecnica, le cui tempistiche sono regolate dalla norma antincendio ovvero ogni:

  • 24 mesi per gli estintori ad acqua o a schiuma, aventi un serbatoio in acciaio al carbonio plastificato;
  • 36 mesi per gli estintori a polvere;
  • 48 mesi per gli estintori ad acqua o a schiuma, i cui serbatoi sono in acciaio inox;
  • 60 mesi per gli estintori a Co2;
  • 72 mesi per gli estintori ad idrocarburi alogenati.

Collaudo

Il collaudo è una misura preventiva, la cui finalità è quella di controllare la stabilità del serbatoio e della bombola dell’estintore, se si tratta di un apparecchio a pressione. Nel momento in cui si effettua il collaudo, va sostituita la valvola erogatrice.

La data del collaudo e la denominazione dell’azienda che l’ha eseguito devono essere riportati in maniera indelebile sia all’interno sia all’esterno dell’estintore. Se un estintore viene rimosso per essere oggetto di controllo, va temporaneamente sostituito con un altro estintore, a patto che le prestazioni non siano inferiori. Inoltre, un estintore deve essere ricaricato anche se viene utilizzato solo in parte.

Manutenzione straordinaria

La manutenzione straordinaria è necessaria qualora non fosse possibile ripristinare l’efficienza dell’estintore tramite la manutenzione ordinaria. Si considerano straordinari tutti gli interventi aggiuntivi rispetto alle verifiche regolari.

Gli estintori sono obbligatori?

Va tenuto presente che un estintore è obbligatorio in qualsiasi attività dove sia presente oltre al titolare, anche un solo dipendente. Viene da sé che il numero dei presidi antincendio da installare così come la loro tipologia (estintori ad acqua, a polvere, a Co2 o a schiuma) dipende dalle dimensioni del posto nonché dalle attività svolte al suo interno, ai rischi ad esse connessi e, di conseguenza, alla natura dell’eventuale incendio che potrebbe verificarsi.

Esempi:

  • Se un negozio supera i 400 metri quadrati, per cui si applica la norma (serve anche il CPI – Certificato di Prevenzione Incendi) che prevede anche gli estintori. I negozi di superficie complessiva superiore a 400 metri quadrati, rientrano nell’elenco delle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco secondo l’attività 69.
  • Se un negozio non supera 400 metri quadrati. In questo caso si deve fare un’altra distinzione:
    • Sono presenti lavoratori dipendenti. In questo caso l’estintore è obbligatorio. Infatti, la norma prevede che il datore di lavoro assicuri l’estinzione di un incendio. Il D.Lgs 81/08 prevede che nei luoghi di lavoro siano adottate idonee misure per prevenire gli incendi (ad es. estintore) e per tutelare l’incolumità dei lavoratori anche se si hanno una quantità irrisoria di materiale combustibile.
    • Non sono presenti lavoratori dipendenti. Un locale che non ha lavoratori dipendenti, secondo il D.Lgs 81/08, non è un luogo di lavoro e non si applicano le norme sopra richiamate. Tuttavia anche in questo caso, è consigliato valutare i rischi aziendali, in quanto esiste la responsabilità nei riguardi del pubblico che accede al locale.
  • Gli uffici (o le aziende) al cui interno sono presenti più di 300 persone, rientrano nell’elenco delle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco secondo l’attività 71. La normativa di riferimento indica di utilizzare le prescrizioni previste per le attività a rischio di incendio elevato. Viene inoltre prescritta l’installazione di uno o più estintori anche presso gli archivi (oltre che sulle vie di fuga e presso i luoghi e gli impianti a rischio specifico) a seconda della superficie.
  • Negli uffici con presenza di persone in numero inferiore a 300 unità (con la presenza di almeno un lavoratore diverso dal titolare)l’estintore è obbligatorio.
  • I condomini (ovvero gli edifici destinati ad uso civile) di altezza antincendio superiore a 24 metri, rientrano nell’elenco delle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco secondo l’attività 77.Per tutte queste attività (con eccezione dei condomini per i quali sono previsti degli idranti) è obbligatorio installare degli estintori.
  • Un bar, destinato ad attività di somministrazione di cibo e bevande, al cui interno non sia effettuata alcuna attività di intrattenimento e/o pubblico spettacolo (discoteca, concerti, slot machine, ecc.…) non è un attività soggetta al controllo dei Vigili del Fuoco. Tuttavia quando presso un bar sussiste la presenza di almeno un lavoratore (diverso dal titolare) l’estintore è obbligatorio.

È obbligatorio l’estintore sui mezzi aziendali?

In Italia non vige alcuna legge che impone l’obbligo dell’estintore all’interno delle auto private.

Per quanto riguarda i mezzi aziendali (come auto, camion, furgoni, ecc.) si configurano di fatto come un “luogo di lavoro” (seppur mobile), pertanto il datore di lavoro (che fornisce il veicolo) è comunque responsabile, secondo il D.lgs. 81/08, della sicurezza del lavoratore stesso.

Secondo la norma vigente, il datore di lavoro, deve comunque fornire un sistema di protezione attiva contro gli incendi.

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