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Prevenzione incendi e gestione dei luoghi di lavoro: ad ottobre 2022 via al nuovo decreto ministeriale

Novità in arrivo per quanto riguarda la prevenzione degli incendi, la manutenzione degli impianti antincendio e la gestione dei luoghi di lavoro in proposito: il Decreto Ministeriale del marzo 1998 viene infatti abrogato del tutto, a favore di tre Decreti promulgati nel settembre del 2021 e che entreranno in vigore in maniera esclusiva a partire dal prossimo ottobre. Vediamo di cosa si tratta nello specifico.

Cosa normano i più recenti Decreti Ministeriali

Abolito dunque lo storico Decreto Ministeriale del 10/3/98, vediamo in cosa consistono i nuovi Decreti e cosa vanno, nei dettagli a regolare per legge.

Il D.M 01/09/2021

  • Il primo dei tre decreti che entreranno ufficialmente in vigore nel prossimo autunno è il D.M. 1/9/2021, il quale stabilisce quelli che sono i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti antincendio, e quali attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio utilizzare. La pubblicazione entra in vigore un anno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, avvenuta appunto il 25/09/2021.

I concetti che si fanno più evidenti in questo primo decreto sono quelli di manutenzione, sorveglianza e controllo periodico. In poche parole gli impianti antincendio dovranno essere mantenuti sempre efficienti e in buono stato, e così anche tutte le attrezzature di sicurezza relative a questo argomento. Vanno altresì sorvegliati periodicamente, per assicurarsi che non vi siano danni materiali e controllati da personale tecnico appositamente formato, i cosiddetti “tecnici manutentori qualificati”. Questi ultimi dovranno possedere determinati requisiti tecnico-professionali, che vengono stabiliti ed elencati nell’allegato II dello stesso Decreto 01 settembre 2021.

Un altro concetto che si fa evidente, e che viene mantenuto dal precedente Decreto Ministeriale del 1998 abrogato, è quello del Registro dei controlli. In altre parole tutti i datori di lavoro dovranno annotare su un registro i controlli periodici effettuati agli impianti e alle attrezzature antincendio, e così anche per gli interventi di manutenzione.

Il D.M 02/09/2021

  • Con questo secondo Decreto Ministeriale, il D.M. 2/9/2021 vengono invece stabiliti i criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in caso di emergenza incendi. Vengono poi fissate le regole di prevenzione e protezione antincendio, secondo quanto stabilito dal decreto legislativo n.81 del 9 aprile 2008. La pubblicazione entra in vigore un anno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 04/10/2021.

Ecco, qui si trova una novità che non veniva classificata nei precedenti decreti: l’obbligo di predisposizione, cioè, di un Piano di Emergenza ed esercitazione antincendio, un documento che dovrà trovarsi sempre in questi luoghi:

  1. Aziende, imprese o ditte che impiegano almeno 10 dipendenti;
  2. Tutti i luoghi di lavoro che fanno parte dell’elenco delle attività sottoposte a controlli da parte dei Vigili del Fuoco (elenco che si trova nell’allegato I del Decreto Presidenziale 151 del 2011);
  3. Luoghi di lavoro o cantieri che vengono aperti al pubblico, e in cui sono presenti più di 50 persone, esclusi i lavoratori. Quest’ultimo punto differisce dal Decreto Ministeriale del ’98, che non prevedeva piani di emergenza antincendio in luoghi pubblici.

In tutti gli altri casi, che cioè non rientrano nei tre gruppi appena elencati, le aziende dovranno comunque adottare delle misure gestionali in caso di incendio, che verranno riportate nel DVR, il Documento di Valutazione dei Rischi. Ad ogni modo, comunque, tutte le imprese e luoghi di lavoro che hanno l’obbligo di stabilire un Piano di emergenza, dovranno effettuare anche un’esercitazione antincendio, almeno una volta all’anno. Nel D.M. 02/09/2021 si specifica, inoltre, che il datore di lavoro dovrà effettuare un’esercitazione in più se il numero dei lavoratori dovesse aumentare; se vengono attuate modifiche alle vie di fuga; se sono state rilevate gravi carenze nel corso delle precendeti esercitazioni. Tutte le aziende, infine, e tutti i titolari di impresa che lavorano in zone attigue o nello stesso edificio dovranno coordinarsi e collaborare nei piani di emergenza stilati.

Cambiano le denominazioni del livello di rischio incendi

Sempre nel D.M. 02/09/2021 c’è un’altra novità: cambiano cioè le denominazioni dei livelli di rischio incendio. Lo stabilisce l’allegato III del citato decreto. In pratica, quello che prima veniva chiamato “rischio basso” ora si chiamerà “livello 1”; il “rischio medio” diventa “livello 2” e il “rischio alto” cambia nome in “livello 3”.

  • Nel livello 1 rientrano le aziende che presentano un rischio molto basso di sviluppare incendi (e non c’è la possibilità concreta di propagazione delle fiamme);
  • Nel livello 2 entrano a far parte invece i luoghi che vengono sottoposti al controllo dei Vigili del Fuoco, tra cui i cantieri temporanei, quelli mobili, e i luoghi in cui vengono utilizzate sostante infiammabili o fiamme libere (tranne se questi luoghi si trovano completamente all’aperto);
  • Nel livello 3 ci sono infine tutte le attività lavorative molto a rischio, come le aziende o gli uffici in cui si trovano più di 1000 persone; gli hotel che hanno più di 200 posti letto; le fabbriche o i depositi di esplosivi; stabilimenti che si occupano di stoccaggio e/o trattamento di rifiuti.

Il D.M 03/09/2021

  • L’ultimo decreto che entrerà in vigore il prossimo autunno, il M. 03/09/2021, va a disciplinare i criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza
    antincendio per luoghi di lavoro a basso rischio di incendio. Tale decreto entrerà in vigore un anno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale avvenuta il 29/10/2021 (quindi il 29 ottobre 2022).

Come capire quali sono i luoghi a basso rischio di incendio? Questi ultimi vengono indicati nell’allegato I del suddetto decreto. E cioè:

  • Non comprendono al loro interno più di 100 persone;
  • Non superano una superficie di 1000 metri quadrati;
  • Non hanno al loro interno materiale infiammabile o combustibili in quantità significative, né sostanze o miscele pericolose;
  • In cui i lavoratori non svolgono attività pericolose atte a creare incendi;
  • I piani dell’edificio si trovano ad una quota compresa tra i -5 metri e i 24 metri.

Il D.M 03/09/2021 presenta infine le modalità per determinare un luogo con un basso rischio di incendi: si trovano nell’allegato I, in cui vengono delineati gli elementi minimi da considerare all’interno della valutazione del rischio.

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