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Responsabilità della sicurezza per tirocinanti

La tutela della salute e della sicurezza sul lavoro rappresenta un principio fondamentale dell’ordinamento giuridico italiano e assume un rilievo particolare anche nei confronti dei tirocinanti e degli stagisti, soggetti spesso inseriti in contesti lavorativi senza un pieno status di lavoratori dipendenti. Nonostante la natura formativa del tirocinio, tali soggetti sono esposti a rischi analoghi a quelli dei lavoratori e, pertanto, necessitano di adeguate misure di prevenzione e protezione.

Il quadro normativo di riferimento, in particolare il D. Lgs. 81/2008, riconosce l’importanza di garantire condizioni di sicurezza anche a chi svolge attività lavorative a fini formativi. La sicurezza dei tirocinanti non è solo un obbligo giuridico per i soggetti ospitanti, ma anche uno strumento essenziale per promuovere una cultura della prevenzione e della responsabilità fin dalle prime esperienze nel mondo del lavoro.

Particolare attenzione viene dedicata al campo di applicazione del D. Lgs. 81/2008 ai tirocini e agli stage, evidenziando come il decreto estenda molte delle tutele previste per i lavoratori anche a queste figure. Comprendere l’ambito di applicazione della norma è fondamentale per assicurare il rispetto degli obblighi in materia di informazione, formazione, sorveglianza e prevenzione, contribuendo così a un ambiente di lavoro sicuro e conforme alla legge.

Definizioni e inquadramento giuridico

Il tirocinante, o stagista, è un soggetto che svolge un’attività lavorativa a carattere temporaneo con finalità prevalentemente formative e di orientamento, finalizzata all’acquisizione di competenze professionali e all’inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro. Il tirocinio non costituisce un rapporto di lavoro subordinato, ma un’esperienza formativa regolata da specifiche disposizioni normative e da una convenzione tra soggetto promotore e soggetto ospitante.

I tirocini si distinguono principalmente in base alla loro finalità e al contesto in cui vengono svolti:

  • Tirocini curricolari: sono inseriti all’interno di un percorso di istruzione o formazione (scuola, università, master, corsi di formazione professionale). Costituiscono parte integrante del piano di studi e sono finalizzati al completamento del percorso formativo. Generalmente non prevedono un’indennità obbligatoria.
  • Tirocini extracurriculari: sono rivolti a soggetti che hanno già concluso un percorso di studi e hanno lo scopo di favorire l’orientamento professionale o l’inserimento nel mondo del lavoro. Sono disciplinati dalle linee guida nazionali e regionali e prevedono, nella maggior parte dei casi, il riconoscimento di un’indennità di partecipazione.
  • Percorsi di alternanza scuola-lavoro (PCTO): sono destinati agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e mirano a integrare la formazione scolastica con esperienze pratiche in contesti lavorativi. Anche se non qualificabili come tirocini in senso stretto, condividono analoghe esigenze di tutela in materia di salute e sicurezza.

La principale differenza tra tirocinio e lavoro subordinato risiede nella finalità del rapporto. Il tirocinio ha una funzione formativa e orientativa, mentre il lavoro subordinato è finalizzato alla produzione di beni o servizi in cambio di una retribuzione. Nel tirocinio non sussiste un vincolo di subordinazione in senso giuridico, né un obbligo di prestazione lavorativa tipico del rapporto di lavoro dipendente.

Tuttavia, nonostante l’assenza di un rapporto di lavoro subordinato, il tirocinante opera all’interno dell’organizzazione del soggetto ospitante ed è esposto ai medesimi rischi presenti nell’ambiente di lavoro. Per questo motivo, la normativa in materia di salute e sicurezza, in particolare il D. Lgs. 81/2008, estende molte delle tutele previste per i lavoratori anche ai tirocinanti, imponendo specifici obblighi di prevenzione e protezione a carico del soggetto ospitante.

Ai fini della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il D. Lgs. 81/2008 prevede un’importante equiparazione tra tirocinanti e lavoratori. In particolare, l’articolo 2, comma 1, lettera a), definisce come “lavoratore” non solo la persona titolare di un rapporto di lavoro subordinato, ma anche il soggetto che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro, con o senza retribuzione, al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione. In tale definizione rientrano espressamente anche i tirocinanti e gli stagisti.

Questa equiparazione ha lo scopo di garantire una tutela sostanziale e non meramente formale, riconoscendo che il tirocinante, pur non essendo un lavoratore in senso contrattuale, è esposto ai medesimi rischi presenti nell’ambiente di lavoro. Di conseguenza, il legislatore ha inteso estendere anche a tali soggetti l’apparato di garanzie previsto dalla normativa in materia di prevenzione e protezione.

L’equiparazione del tirocinante al lavoratore comporta rilevanti implicazioni operative e giuridiche per il soggetto ospitante. In primo luogo, il datore di lavoro è tenuto a includere i tirocinanti nella valutazione dei rischi e ad adottare tutte le misure necessarie per la loro tutela, al pari degli altri lavoratori.

Inoltre, i tirocinanti devono ricevere un’adeguata informazione, formazione e addestramento in materia di salute e sicurezza, commisurati ai rischi specifici delle attività svolte. Essi devono essere dotati dei dispositivi di protezione individuale eventualmente necessari e sottoposti, ove previsto, a sorveglianza sanitaria.

L’equiparazione comporta anche l’applicazione delle regole relative alla vigilanza e alla responsabilità del datore di lavoro e delle altre figure della prevenzione (RSPP, preposti, dirigenti). Ne deriva che eventuali inadempienze agli obblighi di sicurezza nei confronti dei tirocinanti possono comportare responsabilità civili, penali e amministrative, analogamente a quanto avviene per i lavoratori dipendenti.

Responsabilità del datore di lavoro

La responsabilità primaria in materia di salute e sicurezza sul lavoro ricade sul datore di lavoro del soggetto ospitante, il quale è tenuto a garantire condizioni di lavoro sicure non solo per i lavoratori dipendenti, ma anche per i tirocinanti e gli stagisti inseriti nella propria organizzazione. In virtù dell’equiparazione prevista dal D. Lgs. 81/2008, il tirocinante deve essere considerato a tutti gli effetti un soggetto da tutelare nell’ambito del sistema di prevenzione aziendale.

Il datore di lavoro è pertanto responsabile dell’adozione di tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie a eliminare o ridurre i rischi presenti nell’ambiente di lavoro, nonché dell’organizzazione della sicurezza in relazione alle attività effettivamente svolte dal tirocinante. Tale responsabilità permane indipendentemente dalla natura formativa del tirocinio e dall’assenza di un rapporto di lavoro subordinato.

Diversa è la posizione del soggetto promotore, quale scuola, università o ente di formazione, che non riveste il ruolo di datore di lavoro all’interno dell’organizzazione ospitante. Il soggetto promotore ha principalmente compiti di natura organizzativa e di garanzia del progetto formativo, tra cui la stipula della convenzione di tirocinio, la definizione degli obiettivi formativi e il monitoraggio dell’andamento dell’esperienza.

In materia di salute e sicurezza, il soggetto promotore ha l’obbligo di cooperare con il soggetto ospitante, fornendo informazioni utili e verificando che il contesto lavorativo sia idoneo allo svolgimento del tirocinio. Tuttavia, la responsabilità diretta della gestione dei rischi, dell’informazione e della formazione specifica, nonché della vigilanza operativa, resta in capo al datore di lavoro dell’ente ospitante.

Ne consegue che eventuali violazioni degli obblighi di sicurezza nei confronti dei tirocinanti ricadono primariamente sul datore di lavoro ospitante, fermo restando il possibile concorso di responsabilità del soggetto promotore qualora emergano carenze nella fase di progettazione, selezione o controllo del tirocinio.

Responsabilità in caso di infortunio

In caso di infortunio occorso a un tirocinante durante lo svolgimento dell’attività formativa, trovano applicazione le disposizioni del D. Lgs. 81/2008 in materia di responsabilità per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Poiché il tirocinante è equiparato al lavoratore ai fini della sicurezza, il datore di lavoro del soggetto ospitante risponde degli eventi lesivi derivanti dalla mancata o insufficiente adozione delle misure di prevenzione e protezione previste dalla normativa.

La responsabilità può configurarsi sia sotto il profilo penale, in caso di lesioni personali colpose o omicidio colposo, sia sotto il profilo civile, per il risarcimento dei danni subiti dal tirocinante. A ciò si aggiungono eventuali sanzioni amministrative per la violazione degli obblighi prevenzionistici, quali l’omessa valutazione dei rischi, la mancata formazione o l’assenza di adeguata vigilanza.

La mancata applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza comporta gravi conseguenze per il datore di lavoro. In particolare, l’inosservanza degli obblighi di informazione, formazione, addestramento e sorveglianza può determinare una responsabilità diretta in caso di infortunio, soprattutto quando l’evento sia riconducibile a rischi prevedibili e prevenibili.

La giurisprudenza ha più volte ribadito che la natura formativa del tirocinio non attenua gli obblighi di tutela, né può giustificare una minore attenzione alla sicurezza. Al contrario, la posizione di inesperienza del tirocinante impone al datore di lavoro un dovere di protezione e vigilanza rafforzato.

A titolo esemplificativo, la Corte di cassazione ha affermato che il datore di lavoro risponde dell’infortunio occorso a un tirocinante qualora non abbia adeguatamente valutato i rischi connessi alle mansioni affidate e non abbia fornito una formazione specifica e proporzionata all’attività svolta. In tali pronunce, la Corte ha sottolineato che il tirocinante, proprio in ragione della sua condizione di apprendimento e inesperienza, è maggiormente esposto ai pericoli dell’ambiente di lavoro e necessita di una tutela particolarmente rigorosa.

Secondo l’orientamento consolidato della Cassazione, l’eventuale comportamento imprudente del tirocinante non esclude automaticamente la responsabilità del datore di lavoro, qualora tale comportamento sia riconducibile a carenze formative, organizzative o di vigilanza. Ciò conferma il principio secondo cui la sicurezza sul lavoro costituisce un obbligo primario e inderogabile, esteso a tutti i soggetti che operano, a qualsiasi titolo, all’interno dell’organizzazione aziendale.

Responsabilità nei casi di aziende senza dipendenti

La normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro trova applicazione anche nei confronti delle aziende individuali o delle imprese prive di lavoratori dipendenti qualora esse ospitino tirocinanti o stagisti. In tali casi, infatti, la presenza del tirocinante determina l’ingresso di un soggetto equiparato al lavoratore all’interno dell’organizzazione, con la conseguente applicazione degli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/2008.

Il titolare dell’azienda, anche se operante come lavoratore autonomo o imprenditore individuale senza dipendenti, assume il ruolo di soggetto responsabile della sicurezza nei confronti del tirocinante. Ciò comporta l’obbligo di valutare i rischi connessi alle attività svolte, di adottare le misure di prevenzione e protezione necessarie e di garantire un ambiente di lavoro sicuro e conforme alla normativa vigente.

In particolare, l’azienda ospitante è tenuta a fornire al tirocinante un’adeguata informazione e formazione sui rischi specifici, sulle procedure di sicurezza e sull’uso corretto di eventuali attrezzature o dispositivi di protezione individuale. Ove previsto dalla normativa, devono essere rispettati anche gli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria.

La giurisprudenza e la prassi amministrativa hanno chiarito che l’assenza di lavoratori dipendenti non esonera il soggetto ospitante dalle responsabilità in materia di sicurezza quando viene inserito un tirocinante. La finalità formativa del tirocinio e le dimensioni ridotte dell’impresa non possono infatti giustificare una riduzione del livello di tutela, che deve rimanere pieno ed effettivo al fine di prevenire infortuni e garantire la salute del tirocinante.

Obblighi di sicurezza per i tirocinanti

l Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) costituisce uno degli strumenti fondamentali del sistema di prevenzione previsto dal D. Lgs. 81/2008 ed è finalizzato all’individuazione, all’analisi e alla gestione dei rischi presenti nell’ambiente di lavoro. Poiché il tirocinante è equiparato al lavoratore ai fini della sicurezza, anche la sua presenza deve essere considerata nell’ambito della valutazione dei rischi aziendale.

L’obbligo di redazione del DVR scatta ogni qualvolta un soggetto, equiparato al lavoratore, svolga attività all’interno dell’organizzazione del datore di lavoro. Pertanto, anche l’inserimento di un tirocinante comporta l’applicazione degli obblighi prevenzionistici previsti dalla normativa, indipendentemente dalla durata del tirocinio, dal numero di tirocinanti ospitati o dalla natura formativa dell’attività.

Nel caso di aziende che già dispongono di un DVR, il documento deve essere verificato e, se necessario, aggiornato prima dell’inizio del tirocinio. Per le aziende che non occupano lavoratori dipendenti ma intendono ospitare un tirocinante, l’obbligo di valutazione dei rischi sorge con l’avvio dell’esperienza formativa.

L’inclusione dei tirocinanti nel DVR non richiede necessariamente la redazione di un documento separato, ma implica l’aggiornamento della valutazione dei rischi esistente, tenendo conto delle specifiche mansioni affidate al tirocinante e del contesto operativo in cui egli sarà inserito.

In particolare, il DVR deve:

  • individuare i rischi generali e specifici a cui il tirocinante può essere esposto;
  • considerare il livello di esperienza, formazione e autonomia del tirocinante;
  • prevedere misure di prevenzione e protezione adeguate, inclusi eventuali dispositivi di protezione individuale;
  • definire le modalità di informazione, formazione e vigilanza durante lo svolgimento del tirocinio.

L’informazione e la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro rappresentano obblighi fondamentali del datore di lavoro e costituiscono uno strumento essenziale di prevenzione, soprattutto nei confronti dei tirocinanti, che spesso si trovano ad affrontare per la prima volta un contesto lavorativo. In virtù dell’equiparazione al lavoratore ai fini della sicurezza, anche i tirocinanti devono ricevere un’adeguata formazione commisurata ai rischi presenti nell’ambiente in cui operano.

La formazione dei tirocinanti si articola in due livelli:

  • Formazione generale, finalizzata a fornire conoscenze di base sui concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della sicurezza e diritti e doveri dei soggetti coinvolti;
  • Formazione specifica, mirata ai rischi propri dell’attività svolta e del settore di riferimento, nonché alle procedure di sicurezza adottate dall’azienda ospitante.

La formazione deve essere adeguata, sufficiente e coerente con le mansioni effettivamente affidate al tirocinante. Particolare rilievo assume l’obbligo di garantire che tale formazione sia erogata entro 60 giorni dall’inizio del tirocinio, come previsto dalla normativa e dalla prassi applicativa, fermo restando che l’accesso ad attività a rischio può avvenire solo dopo l’avvenuta formazione.

I contenuti e la durata minima della formazione obbligatoria sono definiti dall’Accordo Stato-Regioni, che disciplina in modo uniforme la formazione dei lavoratori e dei soggetti equiparati. In base a tale accordo, la formazione generale ha una durata minima di 4 ore, mentre la formazione specifica varia in funzione del livello di rischio dell’azienda (basso, medio o alto).

Anche per i tirocinanti si applicano tali criteri, con l’obbligo per il datore di lavoro di verificare l’eventuale formazione già svolta e, se necessario, integrarla o aggiornarla in relazione ai rischi specifici dell’ambiente di lavoro ospitante.

 DPI e protezioni specifiche

Nell’ambito degli obblighi di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, il datore di lavoro è tenuto a fornire ai tirocinanti i dispositivi di protezione individuale (DPI) necessari in relazione ai rischi presenti e alle attività svolte. In quanto equiparati ai lavoratori ai fini della sicurezza, i tirocinanti devono essere destinatari delle stesse misure di protezione previste per il personale dipendente.

I DPI devono essere individuati sulla base dei risultati della valutazione dei rischi e scelti secondo criteri di adeguatezza, efficacia e conformità alle disposizioni normative. Essi devono essere idonei a prevenire o ridurre i rischi non eliminabili con misure tecniche, organizzative o procedurali e devono essere compatibili con le caratteristiche fisiche del tirocinante e con l’attività da svolgere.

Il datore di lavoro ha l’obbligo di:

  • fornire gratuitamente i DPI necessari;
  • garantire che i dispositivi siano conformi alle norme di legge e adeguatamente mantenuti;
  • assicurare che il tirocinante riceva istruzioni chiare sull’uso corretto, sulla conservazione e sui limiti di protezione dei DPI;

vigilare sull’effettivo utilizzo dei dispositivi durante lo svolgimento delle attività.

La consegna dei DPI deve essere formalizzata e preceduta da un’adeguata informazione e, se necessario, da specifico addestramento pratico. In presenza di rischi particolari, l’uso dei DPI rappresenta una misura indispensabile per la tutela del tirocinante e la loro mancata fornitura o gestione può comportare responsabilità per il datore di lavoro in caso di infortunio.

Nomina di figure per la sicurezza

L’organizzazione della prevenzione e della protezione nei luoghi di lavoro richiede la nomina di specifiche figure responsabili della gestione della sicurezza. Anche in presenza di tirocinanti, il datore di lavoro è tenuto a garantire che il sistema di prevenzione aziendale sia correttamente strutturato e operativo, includendo tutte le figure previste dalla normativa.

  1. RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione)

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) è la figura incaricata di coordinare le attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali. Il datore di lavoro ha l’obbligo di nominare un RSPP, interno o esterno all’azienda, anche nel caso in cui ospiti tirocinanti, poiché questi ultimi sono equiparati ai lavoratori ai fini della sicurezza.

L’RSPP collabora con il datore di lavoro nella valutazione dei rischi, nella predisposizione delle misure preventive e protettive e nella definizione dei programmi di informazione e formazione. La sua presenza è fondamentale per garantire che anche le attività svolte dai tirocinanti siano adeguatamente analizzate e gestite sotto il profilo della sicurezza.

  1. Addetti alle emergenze (primo soccorso e antincendio)

Il datore di lavoro deve designare uno o più addetti alla gestione delle emergenze, incaricati del primo soccorso, della lotta antincendio e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro. Tali figure devono essere adeguatamente formate e presenti durante lo svolgimento delle attività, incluse quelle che coinvolgono i tirocinanti.

I tirocinanti devono essere informati sui nominativi degli addetti alle emergenze, sulle procedure da seguire in caso di incendio o incidente e sui percorsi di evacuazione. L’organizzazione delle emergenze deve tenere conto anche della loro presenza, assicurando un livello di tutela equivalente a quello garantito ai lavoratori dipendenti.

  1. RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza)

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è la figura eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto riguarda gli aspetti della salute e della sicurezza sul lavoro. L’RLS ha il compito di consultare e collaborare con il datore di lavoro in materia di prevenzione, partecipando alla valutazione dei rischi e alla definizione delle misure di tutela.

Anche se il tirocinante non è un lavoratore subordinato, egli rientra tra i soggetti tutelati dal sistema di prevenzione e può beneficiare dell’azione di rappresentanza dell’RLS. In assenza di un RLS aziendale, trovano applicazione le forme di rappresentanza previste a livello territoriale o di comparto, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

Sorveglianza sanitaria

La sorveglianza sanitaria rappresenta uno degli strumenti principali per la tutela della salute dei lavoratori e dei tirocinanti esposti a rischi specifici. Essa consiste in un insieme di visite mediche e accertamenti clinici finalizzati a prevenire malattie professionali, monitorare lo stato di salute dei soggetti esposti e verificare l’idoneità allo svolgimento delle mansioni assegnate.

È obbligatoria nei casi previsti dal D. Lgs. 81/2008, cioè quando il tirocinante è esposto a rischi che richiedono un controllo sanitario secondo la valutazione dei rischi aziendale. Alcuni esempi includono esposizione a agenti chimici o biologici, rumore, vibrazioni, radiazioni o mansioni comportanti rischi particolari per la salute.

Non tutti i tirocini richiedono la sorveglianza sanitaria: per i tirocinanti impegnati in attività a basso rischio, essa può non essere necessaria, mentre per quelli che svolgono attività considerate rischiose, il datore di lavoro deve provvedere alla sua attivazione prima dell’inizio delle attività lavorative.

Il medico competente è la figura professionale incaricata di gestire la sorveglianza sanitaria. Egli collabora con il datore di lavoro e con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) per definire i protocolli di controllo sanitario in relazione ai rischi presenti, effettuare visite mediche preventive, periodiche o straordinarie, rilasciare certificati di idoneità alla mansione specifica, fornire indicazioni per l’adozione di misure di prevenzione individuali o collettive aggiuntive.

 Obblighi amministrativi e organizzativi

La corretta gestione dei tirocini e degli stage non si limita all’adozione di misure di sicurezza, ma richiede anche l’osservanza di specifici obblighi formali di comunicazione e accreditamento verso gli enti competenti. Questi adempimenti sono fondamentali per garantire la regolarità dell’esperienza formativa e la piena tutela dei tirocinanti.

In particolare, i soggetti promotori o gli enti ospitanti devono, in alcuni casi, inviare una notifica all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) o ad altri enti competenti territoriali, in conformità con le normative nazionali e regionali. La notifica serve a comunicare l’avvio del tirocinio, fornire informazioni dettagliate sul progetto formativo, sulla durata, sulle mansioni affidate e sul numero di tirocinanti coinvolti, e a garantire che tutte le attività siano conformi alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela dei soggetti in formazione. La mancata comunicazione può comportare sanzioni amministrative e la nullità della convenzione di tirocinio, esponendo sia il datore di lavoro sia il soggetto promotore a rischi legali significativi.

Il soggetto promotore, che può essere una scuola, un’università, un ente di formazione o un’agenzia accreditata, deve rispettare requisiti specifici per poter attivare i tirocini. Deve essere formalmente accreditato presso le autorità competenti, dimostrare esperienza e capacità organizzativa nella gestione dei tirocini, e garantire un costante monitoraggio dell’esperienza formativa, assicurando il rispetto delle normative di sicurezza.

La stipula della convenzione tra soggetto promotore, ente ospitante e tirocinante costituisce il presupposto per la legittimità del tirocinio. Essa formalizza diritti e doveri di tutte le parti coinvolte, fornendo trasparenza e sicurezza, e rappresenta lo strumento principale attraverso cui si tutela il tirocinante durante l’intero percorso formativo.

 Progetto formativo e documentazione

Il progetto formativo rappresenta lo strumento centrale per collegare le mansioni affidate al tirocinante ai rischi presenti nell’ambiente di lavoro e alle misure di prevenzione necessarie. Una progettazione chiara e dettagliata consente di garantire un’esperienza formativa sicura, trasparente e conforme alla normativa vigente.

Il progetto formativo deve definire in modo preciso le attività e mansioni che il tirocinante svolgerà, gli obiettivi formativi da raggiungere, i rischi specifici associati alle attività previste e le relative misure di prevenzione, le figure di riferimento in materia di sicurezza (tutor aziendale, RSPP, addetti emergenze, medico competente).

In questo modo, il progetto formativo non si limita a descrivere le competenze da acquisire, ma diventa anche uno strumento operativo di sicurezza, permettendo di collegare ogni mansione ai DPI necessari, alla formazione specifica richiesta e alle procedure di prevenzione.

La normativa prevede anche la conservazione di documenti e registrazioni a supporto della gestione del tirocinio, tra cui:

  • la convenzione di tirocinio, sottoscritta tra soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante;
  • il progetto formativo, dettagliato per ciascun tirocinante;
  • le registrazioni della formazione generale e specifica, con date, contenuti e attestati di partecipazione;
  • eventuali registrazioni relative alla sorveglianza sanitaria, con certificati di idoneità;
  • le consegne dei DPI e le istruzioni sull’uso;
  • eventuali verbali di comunicazioni e controlli effettuati dal tutor o dal RSPP.

La corretta tenuta di questi documenti è essenziale sia per la tutela giuridica delle parti coinvolte sia per il monitoraggio della sicurezza del tirocinante. Essa consente di dimostrare la conformità agli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/2008 e dalle linee guida nazionali e regionali sui tirocini.

 Sorveglianza operativa e ruolo del tutor

Il tutor aziendale è la figura chiave nella gestione quotidiana dei tirocinanti all’interno dell’azienda ospitante. La sua funzione principale è quella di garantire la corretta supervisione delle attività, la sicurezza del tirocinante e il collegamento tra progetto formativo, mansioni assegnate e rischi presenti nell’ambiente di lavoro.

In relazione alla normativa sulla sicurezza sul lavoro, il tutor aziendale assume un ruolo simile a quello del preposto previsto dal D. Lgs. 81/2008. Il tutor funge quindi da interfaccia tra il tirocinante e l’organizzazione della sicurezza aziendale, contribuendo a integrare formazione teorica e pratica, prevenzione e supervisione operativa.

La normativa e le linee guida regionali spesso indicano un rapporto numerico massimo tra tutor e tirocinanti, al fine di garantire una supervisione efficace e sicura. Il numero esatto può variare in base alla complessità delle mansioni e ai rischi connessi alle attività svolte. Superare tale limite può comportare difficoltà nel controllo operativo e aumentare il rischio di incidenti.

Il tutor ha responsabilità dirette nella sorveglianza quotidiana: deve assicurarsi che il tirocinante operi all’interno delle condizioni di sicurezza previste dal DVR e dal progetto formativo. In caso di inosservanza delle norme o di mancata vigilanza, la responsabilità ricade sul tutor e, più in generale, sul datore di lavoro, rafforzando l’importanza di una supervisione attenta e consapevole.

Rapporti con il soggetto promotore

Il corretto svolgimento di un tirocinio richiede un coordinamento costante e strutturato tra il soggetto ospitante, ossia l’azienda, e il soggetto promotore, come una scuola, un’università o un ente di formazione. Tale collaborazione è fondamentale non solo per garantire il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dal progetto, ma anche per assicurare la piena tutela della salute e della sicurezza del tirocinante durante l’intero periodo di permanenza in azienda.

Il soggetto promotore riveste un ruolo centrale nella fase di progettazione e controllo del tirocinio. È responsabile della definizione e dell’approvazione del progetto formativo, nel quale devono essere chiaramente indicati le mansioni assegnate, gli obiettivi da raggiungere, la durata dell’esperienza e le modalità di supervisione. Inoltre, deve verificare preventivamente che l’azienda ospitante sia in grado di offrire un ambiente di lavoro sicuro e conforme alla normativa vigente. Durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto promotore è tenuto a monitorarne l’andamento, mantenendo contatti periodici con il tutor aziendale ed effettuando, quando previsto, visite presso la sede operativa. Rientra infine tra i suoi compiti la raccolta e l’archiviazione di tutta la documentazione obbligatoria, comprese le convenzioni, gli attestati di formazione e le registrazioni relative alla sorveglianza sanitaria.

Parallelamente, il soggetto ospitante ha l’obbligo di garantire che le attività affidate al tirocinante si svolgano in condizioni di sicurezza. Ciò implica la fornitura di un’adeguata formazione specifica, dei dispositivi di protezione individuale necessari e di una sorveglianza costante. L’azienda deve inoltre comunicare tempestivamente al soggetto promotore eventuali incidenti, criticità legate alla sicurezza o modifiche significative al progetto formativo. La collaborazione attiva con il tutor aziendale e con il soggetto promotore è essenziale per assicurare che gli obiettivi formativi vengano raggiunti senza esporre il tirocinante a rischi non adeguatamente gestiti.

Un coordinamento efficace tra azienda e soggetto promotore consente di adattare il progetto formativo alle reali caratteristiche dell’ambiente di lavoro e ai rischi effettivamente presenti, di prevenire infortuni e situazioni pericolose attraverso un monitoraggio continuo e di garantire trasparenza e tracciabilità in tutte le fasi del tirocinio. In questo modo si favorisce una formazione realmente efficace, capace di integrare in modo equilibrato l’apprendimento teorico con l’esperienza pratica.

Coperture assicurative e tutela del tirocinante

La tutela del tirocinante non si esaurisce nella formazione, nell’informazione e nell’adozione dei DPI: un elemento fondamentale è rappresentato dalle coperture assicurative, che garantiscono protezione in caso di infortunio o danni a terzi.

Tutti i tirocinanti devono essere coperti da assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Questa copertura garantisce il risarcimento in caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, l’accesso a prestazioni sanitarie e trattamenti necessari al recupero della salute, la tutela legale e previdenziale prevista per gli eventi classificabili come infortuni sul lavoro.

Oltre all’assicurazione INAIL, è obbligatoria anche una copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi (RCT).

Questa protezione serve a risarcire eventuali danni materiali o lesioni causate involontariamente dal tirocinante a persone o beni durante lo svolgimento delle attività previste dal progetto formativo.

Il datore di lavoro e il soggetto promotore hanno il compito di verificare che tali coperture siano effettivamente attive prima dell’inizio del tirocinio e di informare il tirocinante sui termini e le procedure di tutela assicurativa.

In caso di infortunio durante il tirocinio, il tirocinante ha diritto a denunciare l’infortunio al datore di lavoro e al soggetto promotore secondo le procedure previste dalla normativa, ricevere indennizzi INAIL, comprensivi di eventuali spese mediche, diaria per inabilità temporanea e compensazione per danni permanenti, essere tutelato contro eventuali responsabilità civili derivanti da incidenti involontari a terzi, grazie alla polizza RCT.

Le procedure tipiche prevedono che il tirocinante o il tutor aziendale notifichi immediatamente l’infortunio al datore di lavoro, il datore di lavoro provveda alla denuncia ufficiale all’INAIL entro i termini previsti, il soggetto promotore supporti il tirocinante nella gestione della pratica e nel monitoraggio della guarigione, eventuali contestazioni o richieste di risarcimento siano gestite secondo le norme assicurative e civilistiche vigenti.

 Sanzioni e conseguenze della non conformità

La normativa italiana in materia di sicurezza sul lavoro prevede sanzioni severe per il mancato rispetto degli obblighi nei confronti dei tirocinanti. Tali sanzioni possono avere carattere amministrativo o penale e riguardano sia il datore di lavoro sia, in alcuni casi, il soggetto promotore.

Il datore di lavoro è tenuto a rispettare tutti gli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/2008, tra cui:

  • redazione e aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
  • erogazione della formazione generale e specifica ai tirocinanti;
  • fornitura e corretta consegna dei DPI;
  • adozione delle misure di prevenzione indicate nel progetto formativo.

Il mancato rispetto di questi obblighi comporta sanzioni amministrative, come multe o ammende, e può tradursi in responsabilità penale in caso di infortunio o danno alla salute del tirocinante.

Il datore di lavoro può essere ritenuto penalmente responsabile in caso di:

  • inosservanza delle norme di sicurezza che provochi infortuni o malattie professionali;
  • mancata vigilanza sui rischi o sulla corretta utilizzazione dei DPI da parte del tirocinante;
  • mancata segnalazione o gestione corretta di un infortunio.

Le conseguenze penali possono includere procedimenti giudiziari, sanzioni pecuniarie rilevanti e, nei casi più gravi, la detenzione, soprattutto in presenza di negligenza o violazione grave della normativa.

Anche il soggetto promotore può subire conseguenze, soprattutto se emerge una carenza nella fase di progettazione, convenzione o controllo dei tirocini. Tra le ripercussioni possibili vi sono:

  • limitazioni o sospensioni dell’accreditamento come ente promotore;
  • impedimenti all’attivazione di nuovi tirocini;
  • responsabilità civile o concorso di responsabilità in caso di infortunio.

Per l’azienda ospitante, le conseguenze possono includere:

  • sanzioni amministrative o penali;
  • obbligo di risarcire danni;
  • divieto temporaneo o permanente di ospitare tirocinanti fino alla regolarizzazione della situazione.

Buone pratiche per una corretta gestione della sicurezza dei tirocinanti

Per garantire che l’esperienza di tirocinio sia sicura, formativa e conforme alla normativa, è importante adottare alcune buone pratiche operative che coinvolgono sia l’azienda ospitante sia il soggetto promotore. Queste pratiche riguardano la pianificazione, il monitoraggio e la verifica costante di tutte le misure di sicurezza.

Prima dell’avvio del tirocinio, è fondamentale assicurarsi che tutta la documentazione sia completa e correttamente predisposta. La convenzione tra soggetto promotore, azienda e tirocinante deve essere firmata e il progetto formativo approvato e condiviso, indicando chiaramente mansioni, obiettivi e modalità di supervisione. Parallelamente, la valutazione dei rischi deve essere aggiornata per includere le specifiche attività del tirocinante, individuando i rischi presenti e i dispositivi di protezione individuale necessari.

La formazione rappresenta un elemento centrale della sicurezza. Il tirocinante deve ricevere la formazione generale e specifica prima o al massimo entro i primi sessanta giorni dall’inizio delle attività. È importante che questa formazione comprenda non solo l’uso corretto dei DPI, ma anche le procedure di emergenza, la conoscenza dei nominativi delle figure responsabili della sicurezza, come il tutor aziendale, il RSPP e gli addetti al primo soccorso e all’antincendio, e il coinvolgimento del medico competente in caso di sorveglianza sanitaria obbligatoria.

Non meno importante è la verifica delle coperture assicurative. Il tirocinante deve essere assicurato contro gli infortuni tramite l’INAIL e protetto da eventuali danni a terzi attraverso una polizza di responsabilità civile. Il datore di lavoro e il soggetto promotore hanno il compito di informarlo sulle procedure da seguire in caso di incidente, così da garantire una gestione tempestiva e corretta.

L’esperienza di tirocinio può essere ulteriormente migliorata attraverso l’adozione di esempi pratici e casi di studio. Ad esempio, in un laboratorio chimico, la formazione specifica sui rischi chimici, la fornitura completa dei DPI e la supervisione costante del tutor hanno permesso di svolgere le attività in piena sicurezza senza incidenti. In un’azienda artigianale, invece, limitare inizialmente le mansioni del tirocinante e prevedere un tutor dedicato ha consentito di integrare la figura in sicurezza e con un apprendimento efficace. Questi esempi dimostrano come l’integrazione tra formazione, valutazione dei rischi, DPI e sorveglianza operativa sia essenziale per prevenire infortuni e garantire un’esperienza formativa di qualità.

Infine, è cruciale mantenere un monitoraggio costante delle attività del tirocinante. Il tutor aziendale deve verificare quotidianamente che le procedure di sicurezza siano rispettate e che i DPI vengano utilizzati correttamente. Audit interni periodici condotti dal datore di lavoro o dal RSPP consentono di valutare l’efficacia delle misure adottate, identificare eventuali criticità e aggiornare il progetto formativo se necessario. Il feedback del tirocinante costituisce un ulteriore strumento per migliorare procedure e sicurezza, favorendo un percorso di apprendimento sicuro e trasparente.

La sicurezza dei tirocinanti rappresenta un aspetto centrale nella gestione dei tirocini e degli stage, coinvolgendo sia il datore di lavoro sia il soggetto promotore. I principali obblighi comprendono la valutazione dei rischi specifici per le attività affidate, la redazione e l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi, la formazione generale e specifica dei tirocinanti, la fornitura e il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, la sorveglianza sanitaria quando necessaria, e la nomina delle figure responsabili della sicurezza, dal tutor aziendale all’RSPP e agli addetti alle emergenze. A queste responsabilità si aggiungono gli obblighi assicurativi e le corrette procedure in caso di infortunio, elementi fondamentali per garantire tutela e protezione ai tirocinanti.

Rispettare questi obblighi non significa solo adempiere a vincoli normativi, ma costituisce un investimento nella qualità del tirocinio, nella sicurezza dei giovani in formazione e nella protezione dell’azienda e del soggetto promotore. L’adeguamento normativo e operativo, attraverso una pianificazione accurata, monitoraggi costanti e pratiche condivise, consente di prevenire infortuni, migliorare la supervisione e creare un ambiente di apprendimento sicuro ed efficace.

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