Rischio legionella aziende: che cos’è e come si affronta
Anche in Italia, la normativa sulla Legionella ha un suo quadro legislativo ben preciso da rispettare, al fine di prevenire i principali pericoli derivanti dall’infezione Legionellosi.
La normativa sulla Legionella in Italia si fonda essenzialmente su due grandi capisaldi legislativi, ovvero:
- Decreto Legislativo 81/2008 – Testo Unico sulla salute e la sicurezza sul lavoro;
- Linee Guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi 2015.
Inoltre con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legislativo n.18/2023 è entrata in vigore la nuova Normativa sull’Acqua Potabile, che recepisce e attua la Direttiva Ue 2184/2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano. Il “Decreto acque potabili” è entrato in vigore dal 21 marzo 2023 con l’obiettivo è garantire che l’acqua che beviamo sia sicura, priva di sostanze tossiche e agenti patogeni pericolosi, come ad esempio la Legionella, introducendo nuove regole e, attraverso la creazione di nuove figure di responsabilità, nuove procedure di controllo che assicurino la salubrità della filiera idro-potabile.
Legionella e legionellosi: cosa sono
La Legionella è un microrganismo che trova il suo habitat naturale in ambienti acquatici, sia naturali che artificiali. Questo batterio prospera in condizioni climatiche che oscillano tra 25° e 42° C, ma ha la capacità di sopravvivere in un intervallo di temperatura più ampio, che varia tra 6° e 63° C.
La legionellosi – o malattia dei legionari – è l’infezione polmonare provocata dai microrganismi appartenenti al genere dei batteri aerobi gram-negativi, noti appunto come legionelle.
Questo genere di batteri comprende un vasto insieme di 61 diverse specie e circa 70 sierogruppi distinti. Tuttavia, la specie “legionella pneumophila” rappresenta la maggioranza dei casi diagnosticati nell’uomo. Infatti, questo batterio è responsabile del 95% delle infezioni dell’apparato respiratorio in Europa e dell’85% a livello globale.
Dove si contrae la Legionella?
La legionellosi è causata nel 90% dei casi dal batterio Legionella, del quale sono state identificate più di 60 specie diverse suddivise in 71 sierotipi. Le legionelle sono presenti negli ambienti acquatici naturali e artificiali: acque sorgive, comprese quelle termali, fiumi, laghi, fanghi, ecc. Da questi ambienti raggiungono quelli artificiali, come condotte cittadine e impianti idrici degli edifici, quali serbatoi, tubature, fontane e piscine, che possono agire come amplificatori e disseminatori del microrganismo, creando una potenziale situazione di rischio per la salute umana.
Come si contrae
La legionellosi viene normalmente acquisita per via respiratoria mediante inalazione, aspirazione o microaspirazione di aerosol contenente Legionella, oppure di particelle derivate per essiccamento. Le goccioline si possono formare sia spruzzando l’acqua che facendo gorgogliare aria in essa, o per impatto su superfici solide. La pericolosità di queste particelle di acqua è inversamente proporzionale alla loro dimensione. Gocce di diametro inferiore a 5µ arrivano più facilmente alle basse vie respiratorie.
Il rischio legionella quindi si presenta nel momento in cui i batteri hanno occasione di proliferare e questo accade quando si trovano in un ambiente con temperatura compresa tra i 20° – 55° C in presenza di acqua stagnante.
Quali sono i lavoratori più a rischio Legionella
Il rischio maggiore di esposizione a legionella è riscontrabile in tutte quelle professioni nella quale vi è una reale esposizione ad aerosol infettanti.
In letteratura sono noti casi di legionellosi tra :
- operatori sanitari;
- dentisti;
- addetti delle pulizie degli impianti di trattamento dell’aria;
- giardinieri;
- manutentori degli impianti di distribuzione dell’acqua in ambito sanitario.
Normativa e Linee Guida Legionella 2015
La Conferenza Stato-Regioni, nella seduta del 7 maggio 2015, ha raggiunto un accordo sul documento recante “Linee guida per la prevenzione e il controllo della Legionellosi”.
Il documento riunisce, aggiorna e integra in un unico testo tutte le indicazioni riportate nelle precedenti linee guida nazionali e normative:
- Linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi (pubblicate in G.U. del 5 maggio 2000)
- Linee guida recanti indicazioni sulla legionellosi per i gestori di strutture turistico-recettive e termali (approvate il 13 gennaio 2005, G.U. n. 28 del 4 febbraio 2005)
- Linee guida recanti indicazioni ai laboratori con attività di diagnosi microbiologica e controllo ambientale della legionellosi (pubblicate in G.U. n. 29 del 5 febbraio 2005).
Le nuove linee guida sono emanate in attuazione del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 “tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, che obbliga i datori di lavoro ad attuare misure di sicurezza appropriate per prevenire i rischi e proteggere tutti i soggetti presenti nei luoghi di lavoro. La legionella è infatti classificata tra gli agenti biologici per i quali la normativa (Titolo X e allegato XLVI del decreto legislativo n. 81 del 2008) prevede l’adozione di misure di prevenzione a seguito del procedimento di valutazione del rischio.
Rispetto alle precedenti linee guida del 2005, le nuove linee guida assumono quindi un carattere di “obbligatorietà” che precedentemente non avevano. Peraltro, il carattere “facoltativo” delle precedenti linee guida era stato di fatto superato dal loro recepimento in forma obbligatoria a livello regionale e locale in molte realtà territoriali, e dalla necessità, per le aziende, di disporre di documentazione comprovante l’adozione di cautele per la prevenzione del rischio, vista la facilità di colonizzazione della legionella.
Pertanto, la mancata osservanza delle specifiche prescrizioni in esso contenute non è di per sé sanzionabile, salvo recepimento con specifico provvedimento normativo nazionale o regionale. È però sanzionabile il mancato inserimento del “rischio legionellosi” all’interno del documento di valutazione dei rischi previsto dalla normativa sulla sicurezza sul lavoro (articoli 17, 271 e 282 del decreto legislativo n. 81 del 2008), e la mancata adozione di misure di gestione del rischio.
Le linee guida sono state aggiornate alla luce delle nuove conoscenze scientifiche, con l’ausilio tecnico-scientifico dell’Istituto Superiore di Sanità e di figure istituzionali come ad esempio il Ministero della Salute esperte del settore.
UNI EN ISO 11731:2017
La norma ISO 11731 ”International Standard Water Quality – Enumeration of Legionella” specifica i metodi di coltura e analisi per l’isolamento e il conteggio di Legionella in campioni d’acqua. La norma specifica metodi colturali per l’isolamento di ceppi batterici riferibili al genere Legionella e per la determinazione della relativa carica in campioni di acqua.
Questi metodi sono applicabili a qualunque tipo di acqua, comprese le acque potabili, naturali, industriali e di scarico. Possono essere utilizzati per matrici correlate all’acqua, quali biofilm, sedimenti, etc.
Non tutte le specie di Legionella risultano coltivabili, pertanto i metodi riportati nella norma ISO 11731 non sono in grado di rilevare tutte le specie di Legionella.
I metodi di test comprendono la concentrazione mediante filtrazione su membrana, diluizione o direttamente su plate.
Valutazione del rischio Legionella: gli step fondamentali
Per gestire il rischio legionella nelle aziende, bisogna tenere in considerazione 3 elementi essenziali per gestire correttamente il rischio.
- La valutazione del rischio
- Non considerare la legionella un fenomeno statico ma dinamico
- Gestione delle riaperture stagionali
Si tratta di un’importante indagine periodica, da svolgere ogni due anni (annualmente nelle strutture sanitarie), che ha lo scopo di individuare:
- Le criticità degli impianti di una struttura, soggetti a rischio di contaminazione da Legionella;
- Stimare l’impatto potenziale sulla salute degli utilizzatori;
- Definire le misure più adeguate per ridurre e/o eliminare il rischio.
L’obbligo è in capo ai datori di lavoro e/o ai responsabili della sicurezza di contesti lavorativi come:
- Strutture turistico ricettive (alberghi, hotel, pensioni, campeggi, residence, affittacamere, agriturismi e b&b);
- Strutture comunitarie (palestre, centri ludici e commerciali, navi da crociera, mezzi di trasporto);
- Piscine e impianti sportivi;
- Impianti termali, saune e centri benessere;
- Strutture sanitarie, socio-sanitarie e assistenziali;
Come riportano anche le Linee Guida per la prevenzione ed il controllo della Legionellosi, si tratta della prima delle tre fasi che includono anche Gestione e Comunicazione del Rischio.
Documento di Valutazione del Rischio Legionella
La valutazione del rischio legionella consiste nell’elaborazione di un documento valutazione rischi (DVR) specifico e nella definizione di una procedura o protocollo di gestione e controllo del rischio legionellosi.
Tale attività prevede 4 step successivi:
- Si procede innanzitutto all’effettuazione della valutazione del rischio, attraverso l’analisi degli impianti ove possono realizzarsi condizioni di proliferazione del batterio, ai soggetti potenzialmente esposti (lavoratori, ospiti, degenti) e ai tempi di potenziale esposizione;
- A seguire si procede alla gestione del rischio, con la definizione delle procedure atte a limitare o eliminare le eventuali criticità (definizione parametri di intervento, azioni di monitoraggio straordinarie, interventi di bonifica);
- Oltre al DVR legionella è necessario redigere un registro di autocontrollo legionella, dove si tiene traccia degli interventi di manutenzione (ordinaria e straordinaria) eseguiti sugli impianti idrici e aeraulici e sui risultati dei monitoraggi microbiologico-ambientali;
- In ultimo si procede all’informazione e formazione sul rischio, che include corsi di formazione, trasmissione informative e azioni di sensibilizzazione verso i soggetti potenzialmente esposti o addetti alla gestione e controllo degli impianti.
La responsabilità di assicurare che gli impianti sono gestiti per ridurre il rischio di infezione da legionella ricade su:
• il titolare/datore di lavoro, laddove vi siano rischi derivanti dall’attività per i dipendenti, visitatori o altri;
• il lavoratore autonomo laddove vi siano rischi derivanti dalla sua attività verso se stesso o altri;
• la persona che ha la responsabilità dei locali o degli impianti laddove vi sia un rischio derivante dagli impianti stessi nell’edificio (per esempio in edifici in cui soggiornano gli inquilini ma il proprietario è responsabile della sua manutenzione);
• la persona che ha la responsabilità (proprietario) dei locali utilizzati da visitatori/clienti per soggiorni più o meno lunghi (hotel, case vacanza, campeggi…);
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