Attrezzature di lavoro e obblighi del Datore di Lavoro 48/2023
Il DL 48/2023 sostituisce il comma 12 dell’art. 71 che definisce gli obblighi del datore di lavoro rispetto all’apprestamento delle attrezzature di lavoro.
Il nuovo comma 12 prevede:
I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente.
Attrezzature di lavoro e obblighi dei Noleggiatori e dei Concedenti in uso
Il DL 48/2023 sostituisce il secondo periodo del comma 2 dell’art.72
Il nuovo comma 2 prevede:
Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Deve altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del Datore di Lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati per l’utilizzo
Il richiamo alla dichiarazione non è più solo a carico del datore di lavoro ma anche del semplice soggetto che prenda a noleggio e deve sempre attestare l’avvenuta formazione e ora anche l’addestramento specifico dei soggetti che andranno a utilizzare le suddette attrezzature.
Attrezzature – Informazione, formazione ed addestramento
Il DL 48/2023 aggiunge il comma 4-Bis all’articolo 73 che riporta gli obblighi del datore di lavoro in materia di Informazione, formazione e addestramento dei lavoratori incaricati dell’uso di attrezzature di lavoro che richiedono conoscenze e responsabilità particolari (regolate in art.71 comma 7), aggiungendo un nuovo obbligo per il datore di lavoro.
Il nuovo comma 4-bis prevede:
Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all’articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro.
Si ricorda che il comma 4 dell’articolo 71 prevede tale obbligo per i lavoratori incaricati all’uso di tali attrezzature. Il nuovo comma 4-bis impone il medesimo obbligo di formazione e addestramento specifico al datore di lavoro che utilizzi egli stesso le attrezzature.
Sanzioni a carico del Datore di Lavoro, del Dirigente, del Noleggiatore e del Concedente in uso
Il DL 48/2023 aggiunge un trafiletto all’art. 87, comma 2, lettera c), in materia di sanzioni per datori e altri soggetti in materia di attrezzature:
- Il Datore di Lavoro ed il Dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro per la violazione:
….c) dell’articolo 71, commi 1, 2, 4, 7 e 8 e dell’articolo 73, comma 4-bis
In caso di mancato rispetto delle indicazioni dell’articolo 71 in materia di attrezzature il DL Lavoro aggiunge il richiamo al nuovo comma 4-bis che impone l’obbligo formativo e addestrativo anche in capo al datore di lavoro che utilizzi attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari.
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